L’articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell’introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, che, ai fini dell’applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.
In applicazione dell’anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2016, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2017, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2016 come da D.P.C.M. del 26 luglio 2017, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016. Con riferimento a tale disciplina l’Inps con messaggio n. 4189 del 25 ottobre 2017 fornisce i chiarimenti in ordine all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016. Di seguito il link al testo del Msg Inps n. 4189 del 25 ottobre 2017.
Messaggio INPS n. 4189 del 25 ottobre 2017, con oggetto: PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo – Divieto – Dichiarazione reddituale – Dichiarazione RED, per comunicare all’ente erogante la prestazione previdenziale l’eventuale percezione di ulteriori redditi – Casi di esclusione, cumulabilità dei redditi e soggetti obbligati – Art. 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503



