• 20/04/2024 9:49

 

Diffuse le istruzioni dell’Agenzia delle entrate sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini del processo tributario in seguito all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19. Nella circolare n. 10/E del 16 aprile 2020 i primi chiarimenti sulla base dell’articolo 83 del D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia” — in “Finanza & Fisco” n. 5/2020, pag. 416) e dell’articolo 36 del D.L. n. 23/2020 (“Liquidità Italia”).

Nella circolare chiarito, con riferimento al processo tributario, che la sospensione, tra l’altro, si applica ai termini concernenti:

  • la proposizione del ricorso, da parte del contribuente, alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e alle Commissioni di primo grado di Trento e Bolzano;

 

Ad esempio, per un atto notificato il 14 febbraio 2020, il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso resta sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020 e riprende a decorrere dal 12 maggio 2020, con conseguente scadenza alla data del 17 giugno 2020 (anziché del 14 aprile 2020).

 

  • la conclusione del procedimento di mediazione;

 

In pratica, è sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. Ad esempio, il termine per la conclusione di un procedimento di mediazione iniziato il 21 gennaio 2020, poiché rimane sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, va a scadere il 23 giugno 2020 (anziché il 20 aprile 2020). Dalla scadenza di tale termine, peraltro, decorre il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo di mediazione o l’accordo di mediazione raggiunto non venga perfezionato.

 

  • la proposizione dell’atto di appello, di cui all’articolo 51, comma 1, e all’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso, di cui agli articoli 325, 327 e 370 del codice di procedura civile;
  • la proposizione dell’atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, di cui all’articolo 22, comma 1, e all’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la costituzione in giudizio del resistente e dell’appellato, nonché la proposizione dell’appello incidentale, di cui all’articolo 23, comma 1, e all’articolo 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • l’integrazione dei motivi di ricorso, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali, di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la trasmissione, da parte dell’Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente, di cui all’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992.
  • la pubblicazione della sentenza, di cui all’articolo 37 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

 

La sospensione, invece, evidenzia la circolare, non opera su altri termini, quali:

  • quelli relativi ai procedimenti cautelari;
  • quelli soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018 (in “Finanza & Fisco” n. 42/2018, pag. 2985), in tema di definizione agevolata delle liti pendenti, quello del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla predetta definizione agevolata;
  • quelli per il pagamento anche rateale delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

 

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 16 aprile 2020, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Termini – Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Rinvio delle udienze – Sospensione dei termini – Sospensione del termine per la proposizione del ricorso di primo grado e del termine per la conclusione del procedimento di mediazione – Termini che iniziano durante il periodo di sospensione – Termini computati a ritroso – Art. 83 del DL 17/03/2020, n. 18 (“Cura Italia”) – Art. 36 del DL 08/04/2020, n. 23 (“Liquidità Italia)