Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Decreto “Cura Italia”). Questa l’importante conferma contenuta nella circolare n. 6/E, riguardante le procedure di gestione del procedimento di adesione nel periodo emergenziale
Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:
- sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997,
- sia la sospensione prevista dall’art. 83 del Decreto legge 18/2020.
Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:
- alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
- dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall’articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto 1;
- essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini prevista dall’articolo 83, comma 2, del decreto legge 18/2020, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade il 27
Nel citato documento di prassi evidenziato, infine, che non è interessato dalla sospensione in argomento il termine (previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997) di «venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’articolo 7» entro cui versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione.
Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 23 marzo 2020, con oggetto: ACCERTAMENTO CON ADESIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Primi chiarimenti – Procedure di gestione del procedimento di adesione nel periodo emergenziale – Art. 67 e 83 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) – Articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 19/ 06/1997, n. 218
Il Decreto “Cura Italia”
Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020
La ratio del Decreto “Cura Italia”
Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766
La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia”
Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766