Con circolare n. 5 del 20 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’articolo 68 del Decreto “Cura Italia” si riferisce solo alla sospensione dei termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati ex lett. b), dell’articolo 29 del D.L. n. 78/2010.
Va, pertanto, esclusa l’applicazione agli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 della sospensione dei termini – in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 – per il versamento, recata dall’articolo 68 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione».
Per i predetti avvisi esecutivi, opera solo l’articolo 83, comma 2, Decreto “Cura Italia”, che nel disporre la sospensione del termine per la notifica del ricorso in primo grado alle Commissioni tributarie dal 9 marzo al 15 aprile 2020, sospende anche il relativo termine di pagamento. In pratica, i termini di pagamento ricomincia a decorrere dal 16 aprile; ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio
Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 20 marzo 2020, con oggetto: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Art 29, del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 – Art. 68 e 83 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)