• 28/04/2024 4:36

 

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’articolo 1-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto un contributo a fondo perduto ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 41/2021, gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR. I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo spetta in assenza del requisito previsto per il contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 41/2021, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, e purché sussistano gli altri requisiti previsti dal citato articolo 1. Il contributo è previsto nella misura massima di mille euro.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 8 novembre 2021, prot. n. 305784/2021 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell’economia e finanze del 10 settembre 2021, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 1-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, sono ora definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto articolo 1-ter.

 

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 9 novembre 2021 e non oltre il 9 dicembre 2021. Ma, erogazione del contributo a fondo perduto è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, della quale verrà data comunicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L’istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finalQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

L’Agenzia delle entrate determinerà il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza. Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Il provvedimento, inoltre, chiarisce che il valore del contributo a fondo perduto da accreditare agli operatori dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma (articolo 1-ter, comma 3, del decreto in oggetto) e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 8 novembre 2021, prot. n. 305784/2021, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69», pubblicato il 9.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Cpf start-up. I criteri e le modalità di attuazione

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 settembre 2021, recante: «Contributo a fondo perduto per le start-up», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre 2021

 

You missed