• Lun. Ago 3rd, 2026
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Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026 (link), l’Inps ha definito gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio per i principali strumenti di sostegno al reddito, adeguandoli alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L’intervento non introduce nuove prestazioni, ma aggiorna i massimali economici di cassa integrazione, indennità di disoccupazione e altri strumenti di tutela, con effetti concreti sugli importi percepiti da lavoratori e beneficiari.

Per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA), così come per l’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, viene confermato il massimale unico, indipendente dalla retribuzione, che per il 2026 è fissato a 1.423,69 euro lordi mensili (1.340,56 euro netti). Per il settore edile e lapideo, in caso di intemperie stagionali, il limite è incrementato del 20%.

Aggiornati anche i valori dei Fondi di solidarietà del credito, del credito cooperativo e della riscossione tributi erariali, con nuovi tetti differenziati per fascia retributiva.

Per quanto riguarda le indennità di disoccupazione, la circolare stabilisce che:

  • la NASpI e la DIS-COLL avranno nel 2026 una retribuzione di riferimento pari a 456,72 euro, con un importo massimo mensile di 1.584,70 euro;
  • l’indennità di disoccupazione agricola resta ancorata ai massimali definiti per il 2025, in applicazione del principio di competenza.

Sono stati quindi ridefiniti gli importi per le prestazioni più recenti o specifiche. Nel dettaglio: l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS) avrà un limite giornaliero di 57,32 euro, mentre per l’ISCRO vengono fissati il reddito di riferimento e gli importi minimo e massimo mensile per il 2026 (tra i 255,53 euro e gli 817,69 euro), a tutela dei lavoratori autonomi.

Infine, l’assegno per le attività socialmente utili viene aggiornato a 707,19 euro mensili.

 

Novità anche per i liberi professionisti

 

Nella giornata di ieri, infatti, è stata pubblicata la circolare n. 5/2026 (link), con la quale l’INPS ha aggiornato i criteri per il pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

La legge consente di versare l’importo dovuto anche a rate, applicando un interesse legato all’andamento dell’inflazione. Per le domande presentate quest’anno, il tasso di interesse utilizzato per il calcolo delle rate sarà pari all’1,4% annuo, corrispondente alla variazione media dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registrata nel 2025.

In base a questo nuovo tasso, l’Istituto ha quindi predisposto nuove tabelle di calcolo, che sostituiscono quelle utilizzate nel 2025. Tali tabelle permettono di:

  • determinare l’importo della rata mensile, per piani di pagamento che possono arrivare fino a 120 mesi;
  • calcolare il debito residuo nel caso in cui il pagamento delle rate venga interrotto prima della conclusione del piano.

La circolare richiamata fornisce, infine, le istruzioni operative per l’utilizzo corretto delle tabelle aggiornate, che diventano il riferimento per tutti i piani di rateizzazione relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2026. (Così, comunicato stampa Inps del 28 gennaio 2026)

 

Liberi professionisti. L’Inps ha aggiornato i criteri per il pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – n. 5 del 28 gennaio 2026, con oggetto: RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI – Legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 2, comma 3: rateizzazione dell’onere di ricongiunzione con applicazione di interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) – Domande presentate nel 2026: determinazione dei piani di ammortamento sulla base del tasso FOI accertato per il 2025 (+1,4%) e conseguente aggiornamento dei coefficienti di calcolo, in sostituzione delle tabelle allegate alla circolare INPS n. 24 del 28 gennaio 2025 – Nuove tabelle 2026: (i) Tabella I/2026 per l’ammontare della rata mensile costante posticipata (ammortamento al tasso annuo composto 1,4%) per piani da 2 a 120 mensilità; (ii) Tabella II/2026 dei coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione della rateazione prima dell’estinzione (tasso annuo 1,4%) – Istruzioni operative (Allegato 1): criteri di calcolo della rata (debito × coefficiente Tab. I/2026) e del debito residuo (rata × coefficiente Tab. II/2026 in funzione delle rate residue, determinate come differenza tra rate concesse e rate già corrisposte) – Ambito di applicazione: piani di rateizzazione relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2026.

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