• 22/03/2023 20:17

 

Approvato il modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti con le relative istruzioni

Pubblicati, sul sito internet delle Entrate, il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal D.L. n. 119/2018, con la quale possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Per poter accedere a questa definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

In particolare, i contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti con il pagamento del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla C.T.P., con il pagamento del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla C.T.P. alla data del 24 ottobre 2018, con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado o con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado. Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.), per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Nelle istruzioni al modello, l’Agenzia esplicita le modalità di determinazione degli importi dovuti in tutte le altre ipotesi previste dalla legge, a partire dai casi di reciproca soccombenza e di sanzioni non collegate al tributo e descrive la procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo 7 del D.L. n. 119/2018 per le controversie delle società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni alla data del 31 dicembre 2017. Il modello e le relative istruzioni sono allegati a un provvedimento del direttore dell’Agenzia che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande e di versamento degli importi dovuti.

Le liti che rientrano nell’agevolazione

Con la procedura di definizione agevolata delle controversie pendenti, introdotta dal D.L. n. 119/2018, possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, per le quali il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. Nel provvedimento, l’Agenzia chiarisce che, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie da definire siano oggetto della “rottamazione-bis”, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 dovute all’agente della riscossione per la “rottamazione-bis”.

Una domanda per lite, tutte entro il 31 maggio

Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti devono presentare, per via telematica, una domanda per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019. Entro questa data va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24. La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019, dell’intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. In ogni caso, per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Rate possibili dai 1.000 euro in su

Il pagamento a rate è ammesso nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma. Per le somme inferiori o pari a mille euro, invece, è necessario fare un unico versamento, sempre entro il 31 maggio 2019. Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Nel provvedimento, inoltre, l’Agenzia chiarisce che per aderire alla definizione non è possibile pagare gli importi dovuti mediante ricorso alla compensazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019)

 

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi».

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Link al testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145