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Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020, prot. n. 0352471/2020, definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, cd. “Decreto Agosto istitutive dell’ aiuto per sostenere le imprese dei centri storici colpiti dal calo del turismo estero causato dal Covid-19. L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019, degli esercizi esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici di comuni ad alta vocazione turistica di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto Agosto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione. L’Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

L’istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web.

L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 18 novembre 2020 e non oltre il giorno 14 gennaio 2021. Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente.

Si ricorda che lart. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, cd. “Decreto Agosto riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta l’elaborazione dei dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero almeno pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019 (comma 2, primo periodo, dell’art. 59 del decreto Agosto). Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto legge n. 104/2020.

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto legge n. 104/2020.

Il contributo non è cumulabile con il contributo di cui all’art. 58 del decreto per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020, prot. n. 0352471/2020, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104».

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