• 20/04/2024 0:11

Disposta la cancellazione dal Registro di n. 3.424 revisori persone fisiche e n. 21 società di revisione già sospesi

 

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 22 settembre 2021, è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 24-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2010, di n. 21 società di revisione e di complessivi n. 3.424 revisori persone fisiche a causa del mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La cancellazione segue il provvedimento MEF – RGS – Prot. 47667 del 17 marzo 2021 con il quale era stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 (di seguito riportato), di n. 26 società di revisione legale e di n. 4.026 revisori persone fisiche che alla data del 16 marzo 2021 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un’annualità nel periodo 2019-2020, nonché di n. 1 revisore moroso per almeno un’annualità nel periodo 2016-2020. Di conseguenza, rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, risultavano ancora n. 21 società di revisione legale e n. 3.424 revisori persone fisiche, che non avevano regolarizzato la propria posizione contributiva, il citato decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 22 settembre 2021, ne ha disposto la cancellazione.

 

Il testo integrale del Decreto MEF – RGS – Prot. 252353 del 22/09/2021è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

 


Il testo dell’articolo 24-ter (Sospensione per morosità) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Articolo inserito dall’ art. 21, decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, che ha sostituito integralmente il Capo VIII. CAPO VIII – Sanzioni amministrative e penali

 

1. Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

2. Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall’ordinamento. Qualora per l’elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l’iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.

4. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell’economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui al comma 2.

 


 

A tal proposito si ricorda che con la risposta n. 27 delle “Domande Frequenti” pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it  si legge:

 

Domanda n.27

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

 

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)