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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, il D.P.C.M. del 15 giugno 2016 che proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il testo definitivo conferma che la proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (cd. minimi), i soggetti che determinano il reddito forfettariamente (cd. nuovi forfetari) nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

Vedi anche: Studi di settore. Diffuso il comunicato-legge che proroga al 6 luglio 2016 i termini di versamento

Il testo del D.P.C.M.pubblicato in Gazzetta Ufficiale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2016

Differimento, per l’anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore.

(in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16/06/2016

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell’imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione e disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)»;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto»;

Visto l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;

Visti i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, e i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, che all’articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Visto l’articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Considerata l’opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2016 da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Differimento, per l’anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2016, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

De Vincenti

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016, n. 1634