• 18/04/2024 17:49

Bonus energetici I e II trimestre 2022. Dal 2023 stop alle compensazioni | La fruizione dei bonus deve avvenire entro il 31 dicembre 2022

Con la risoluzione n. 81 del 30 dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo relativi ai crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante primo e nel secondo trimestre 2022 non sono più utilizzabili e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

Al riguardo, la disciplina di riferimento dei crediti d’imposta riportati nella tabella contenuta nella citata risoluzione ha previsto che gli stessi sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

In pratica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo 6960, 6961, 6966, 6962, 6963, 6964, 6965, 6967, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726 e 7727 non saranno più utilizzabili in compensazione.