Il decreto specifica le condizioni che i soggetti devono avere per essere definiti “lavoratori svantaggiati” e “lavoratori molto svantaggiati”.
In sintesi, per essere compresi nella prima categoria i soggetti devono alternativamente:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) aver superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”.
Appartengono alla seconda categoria i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.
Sono altresì “lavoratori molto svantaggiati” i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del medesimo Decreto ministeriale.
Il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 abroga e sostituisce il precedente decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013.
Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017, recante: «Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»