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26/06/2015 Rassegna settimanale di notizie, documenti di prassi e giurisprudenza pubblicate nella banca dati

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Lug 1, 2015

Riforma del Fisco – Esame preliminare in Cdm

Delega fiscale: approvati gli schemi dei decreti legislativi attuativi su reati tributari e sanzioni, interpelli e contenzioso tributario, riscossione e Agenzie fiscali

Il Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, su proposta del Ministro dell’economia e finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, cinque schemi decreti legislativi in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23 da sottoporre ai prescritti pareri parlamentari. Naturalmente, una volta concluso l’esame nelle commissioni parlamentari competenti, le bozze dei decreti delegati torneranno a Palazzo Chigi per il varo definitivo.

I cinque decreti delegati riguardano: stima e monitoraggio dell’evasione fiscale, revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, interpelli e contenzioso tributario, riscossione, riorganizzazione delle Agenzie fiscali.

Si ricorda, che l’articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 34 (di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015), ha proroga di tre mesi il termine per l’esercizio della delega (vale a dire fino al 26 giugno 2015).

Il testo dei provvedimenti approvati del Consiglio dei ministri saranno resi noti quando saranno trasmessi al commissioni parlamentari competenti. Di seguito la sintesi.

1 – Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

L’obiettivo del provvedimento è quello di creare un sistema di riscossione che favorisca la compliance, attraverso norme che inducano il contribuente ad adempiere spontaneamente ai versamenti delle imposte, anche attraverso forme più ampie di rateizzazione. Anche l’erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate.

In caso di definizione concordata dell’accertamento, il pagamento può essere effettuato in quattro anni, anziché tre, con un minimo di otto rate e un massimo di sedici.

Viene introdotto il principio del lieve inadempimento’, secondo cui non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3 per cento del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro.

L’avviso di accertamento diventa esecutivo. Viene poi introdotta la possibilità di utilizzare la posta elettronica, oltre che la semplice raccomandata, per comunicare al contribuente l’affidamento delle somme da parte dell’ente creditore all’agente della riscossione.

Per rispondere con maggiore velocità e snellezza di procedure alle esigenze dei contribuenti legate ad un contesto di grave congiuntura economica, viene espressamente stabilito che l’agente della riscossione concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione temporanea di difficoltà. Per somme superiori a 50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione.

L’aggio per i concessionari della riscossione è sostituito dagli oneri di riscossione, che sono commisurati agli effettivi costi del servizio e che comunque non possono superare il 6 per cento del riscosso (oggi l’aggio è all’8 per cento).

2 – Riordino delle agenzie fiscali

L’obiettivo della legge delega è quello della revisione dell’organizzazione delle agenzie fiscali, a 15 anni dalle loro istituzione, in funzione del potenziamento dell’efficienza dell’azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa. Il decreto prevede il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire l’attrattività degli investimenti in Italia.

Controlli meno invasivi: la riorganizzazione delle agenzie deve garantire un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La loro attività deve essere ispirata al principio del ‘controllo amministrativo unico’. In questo modo si evitano duplicazioni e sovrapposizioni e si riduce il disagio per l’attività dell’impresa. Nell’operazione di riorganizzazione delle agenzie è prevista una riduzione dell’organico dirigenziale con la contestuale riattivazione delle procedure concorsuali.

3 – Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo

Il decreto legislativo ha l’obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio penale e amministrativo per tenere conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti.

Frode fiscale: viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando:

1) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento;

2) il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti.

Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni.

Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale.

Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5 per cento dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.

Dichiarazione infedele: la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.

Omesso versamento dell’IVA: il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.

Sanzioni amministrative: il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’IVA e la riscossione dei tributi. L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50 per cento. E’ prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3 per cento rispetto all’imposta o al credito dichiarato.

4 – Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale

Nel decreto si prevede di intervenire in modo continuativo e strutturale sul monitoraggio e sulla revisione delle cosiddette “spese fiscali”, sulla rilevazione e l’evoluzione dell’evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto inserendoli in modo sistematico nelle procedure di bilancio.

Spese fiscali: viene introdotta un’operazione annuale di riordino da inserire all’interno della Nota di aggiornamento al Def che precede la presentazione della legge di Stabilità. L’obiettivo è di valutare in modo organico e strutturale gli impatti economici delle singole misure, nella prospettiva di una loro rimodulazione. Le maggiori entrate derivanti dalle eliminazione o modifica delle tax expenditure confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Evasione fiscale: il Governo ha il compito di presentare annualmente un Rapporto in Parlamento, insieme alla Nota di aggiornamento al Def, che recepisca le valutazioni effettuate dall’Istat sull’economia sommersa e contenga una stima dell’evasione fiscale e contributiva. Nello stesso Rapporto il Governo deve indicare i risultati conseguiti in termini di contrasto all’evasione e le nuove iniziative programmate. La stima dell’evasione viene effettuata attraverso la misurazione del tax gap, ossia la differenza tra le imposte e i contributi effettivamente versati e il gettito che invece si sarebbe dovuto avere in un regime di perfetto adempimento.

5 – Contenzioso e interpello

Contenzioso tributario

L’intervento normativo si muove prevalentemente lungo le seguenti principali direttrici:

1) l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;

2) l’estensione della tutela cautelare al processo tributario;

3) l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti.

Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro. Con il presente decreto il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione.

Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado).

La tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario.

Ciò comporta che:

a) il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di un danno grave;

b) le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile.

L’immediata esecutività delle sentenze riguarda quelle aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo, oppure un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente. Per quanto riguarda l’esecutività delle sentenze in favore dell’Amministrazione, resta il meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei contribuenti. Per l’immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per pagamenti di somme superiori a 10.000 euro, può essere richiesta idonea garanzia il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio.

Interpello

il decreto, in coerenza con quanto disposto dalla legge delega, intende potenziare e razionalizzare l’istituto dell’interpello per dare ai contribuenti certezza circa i tempi di risposta da parte dell’amministrazione finanziaria e circa l’applicazione dei pareri che vengono forniti. Vengono individuate cinque categorie di interpello: ordinario, qualificatorio, probatorio, anti abuso, disapplicativo.

Possono presentare istanze di interpello i contribuenti, anche non residenti, i sostituti di imposta e i responsabili d’impresa. E’ prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni. Per i nuovi interpelli qualificatori viene assegnato lo stesso termine di 90 giorni mentre per tutte le altre tipologie la risposta deve essere fornita entro 120 giorni. Vige la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente. La risposta all’interpello, scritta e motivata, vincola l’amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione trattata e limitatamente al richiedente.

Riforma dei contratti di lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. con lo Stop alle collaborazioni e alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro:

Si tratta del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in vigore dal 25 giugno 2015, recante le misure sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni pubblicato nel Suppl. Ord. n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015.

 Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

L’articolo 1, comma 626, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha esteso la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola, posseduti alla data del 1°gennaio 2015.

Al fine di consentire il versamento delle relative imposte sostitutive, mediante il modello F24 Enti pubblici (F24 EP), la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 62 del 25 giugno 2015 ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “855E” denominato Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
  • “856E” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili o con destinazione agricola”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F); il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”. Il campo “riferimento A”, non è valorizzato.

Indici Istat

In Gazzetta gli indici Istat per il mese di maggio 2015

Rimborsi IVA

Approvati i nuovi modelli di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell’IVA

Disponibili da oggi, sul sito internet www.agenziaentrate.it, i nuovi schemi di polizza fideiussoria e fideiussione bancaria da utilizzare per i rimborsi dell’IVA, in alternativa alla cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia di oggi, infatti, vengono approvati i modelli, che sostituiscono lo schema di fideiussione approvato con il provvedimento delle Entrate del 10 giugno 2004, che devono essere utilizzati per il rilascio della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi, ai sensi del comma 5 dell’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Inoltre, lo stesso provvedimento apporta alcune modifiche al modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, approvato con provvedimento del 30 dicembre 2014.

Più in dettaglio con il provvedimento è stato approvato il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto che sostituisce lo schema di fideiussione approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2004, adeguandolo alle disposizioni introdotte con il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Inoltre, in considerazione dell’accelerazione in atto nel processo di erogazione dei rimborsi e coerentemente con la ratio delle disposizioni in materia di rimborsi IVA contenute nel citato decreto legislativo n. 175 del 2014, dirette a contrarre le tempistiche e a ridurre i costi per l’esecuzione dei rimborsi, il periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi in procedura ordinaria (annuali e trimestrali) viene ridotto da 120 a 60 giorni. Detti interessi non vengono computati nel calcolo degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia. Per ragioni di coerenza con il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, il punto 2 del Provvedimento apporta inoltre alcune modifiche al modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell’IVA, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2014.

Link ai nuovi schemi

Provvedimento del 26 giugno 2015 n. 87349/2015

Commenti

Cessioni di immobili e di aziende nonché costituzione e trasferimento di diritti reali sugli stessi: un maggior corrispettivo non può essere presunto soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro  di Isabella Buscema

Presunzione di corrispondenza del prezzo incassato al valore di mercato – Le sentenze in versione originale

Corrispettivo per la vendita di un’area edificabile: vinta la presunzione di corrispondenza tra valore definito ai fini del registro e corrispettivo nelle imposte dirette

 Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sez. XIV – Sentenza n. 702 del 31 marzo 2015 – IRPEF – Redditi diversi – Plusvalenza – Cessione terreno edificabile – Plusvalenza immobiliare in capo al cedente – Cessione di area edificabile in cambio di fabbricato da costruire – Contratto di permuta – Permuta di cosa presente con cosa futura – Anno di competenza per il realizzo della plusvalenza – Imponibilità al momento della conclusione del contratto – Non sussiste – Nel periodo in cui viene in esistenza la cosa futura (realizzazione dell’unità immobiliari e consegna dei beni da ricevere in scambio) – Art. 1472 c.c. – Art. 68, del DPR 22/12/1986, n. 917 IRPEF – Redditi diversi – Cessione terreno edificabile – Plusvalenza immobiliare – Diversa base imponibile con l’imposta di registro – Corrispettivo identificato in quello concordato dal cedente in sede di adesione all’accertamento relativo all’imposta di registro – Ammissibilità – Esclusione – Artt. 67, e 68, del DPR 22/12/1986,

Valore di un terreno oggetto di trasferimento superiore al prezzo dichiarato nel contratto: lo scostamento tra prezzo e valore non è sufficiente a giustificare un avviso di accertamento presuntivo ai fini delle imposte sui redditi. Il contribuente non deve essere onerato della cosiddetta prova diabolica o, ancor meglio, impossibile di non aver incassato quanto presuntivamente ricostruito dall’Ufficio impositore

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sez. I – Sentenza n. 322 del 26 gennaio 2015 – IRPEF – Cessione terreno edificabile – Plusvalenza immobiliare – Presunzione di corrispondenza con il valore definito a quello dell’imposta di registro – Legittimità – Prova contraria – Legittimità – Sussiste – Artt. 67, primo comma, lett. a) e 68, primo comma, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ

Determinazione plusvalenza derivante da cessione di un ramo di azienda: nell’avviso d’accertamento va individuato il prezzo e cioè il punto d’incontro tra domanda ed offerta. Il giudice nello stabilire il valore di avviamento può tener conto della valutazione di una società di revisione. Il metodo di valutazione del rimpiazzo nella fase “calante

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sez. XXVIII – Sentenza n. 38 del 9 gennaio 2015 – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Plusvalenze patrimoniali – Plusvalenza da cessione di azienda (Ramo) – Altro atto impositivo – Imposta di registro – Validità dell’atto impositivo – Non sussiste

Determinazione plusvalenza derivante da cessione di un ramo di azienda: valida la presunzione di corrispondenza tra valore accertato ai fini del registro e corrispettivo. Contribuente può vincere la pretesa del Fisco con il ricorso ad elementi indiziali

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 21632 del 14 ottobre 2014 – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Plusvalenze patrimoniali – Plusvalenza da cessione di azienda (Ramo) – Indicazione in bilancio di un’entrata inferiore al valore dell’immobile siccome accertato ai fini dell’imposta di registro – Accertamento – Criteri – Differenze rispetto a quelli operanti in tema di imposta di registro – Portata – Conseguenze – Giudizio sul valore – Valenza di giudicato – Esclusione – Accertamento induttivo – Ammissibilità – Contestazione del contribuente – Ammissibilità – Onere probatorio – Possibilità di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato – Prova a carico del contribuente – Mezzi probatori per superare la presunzione – Anche con il ricorso ad elementi indiziali di avere in concreto venduto proprio al prezzo (inferiore) indicato in bilancio – Art. 86, comma 2 del DPR 27/12/1986, n. 917 – Art. 2729 c.c

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione

Sezioni tributarie

Collegio sindacale – Deduzione dei compensi

Costi per il collegio sindacale: per individuare la competenza temporale il compenso deve essere suddiviso in relazione alle funzioni svolte

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 4041 del 27 febbraio 2015:«IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Costi e spese – Deducibilità – Condizioni – Inerenza all’attività d’impresa – Nozione – Art. 75 (ora 109 nuovo TUIR), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Costi e spese – Compensi per il collegio sindacale – Molteplicità di attività attribuite all’organo di controllo – Ciascuna autonomamente individuabile ed indipendente – Deducibilità dei compensi – Criteri – Deduzione dei costi imputabili all’attività svolta dal collegio sindacale al momento in cui le diverse prestazioni sono ultimate – Fondamento – Conseguenze – Art. 109, comma 2, lett. b), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2403 del codice civile»

Deduzione delle spese – Deroga al principio di competenza

Corretta l’imputazione dei costi sostenuti con certezza dopo la chiusura dell’esercizio contabile di riferimento, ma prima dell’approvazione del bilancio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 10903 del 27 maggio 2015:«IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Deduzione delle spese – Principio di competenza – Spese e componenti negativi – Incertezza sull’esistenza o oggettiva indeterminabilità del relativo ammontare – Deroga al principio di competenza – Condizioni – Individuazione dell’esercizio di competenza – Accertamento del giudice di merito – Sindacabilità in cassazione – Limiti – Art. 75 (ora 109 nuovo TUIR), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Costi sostenuti dopo la chiusura dell’esercizio contabile di riferimento, ma incidenti sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell’anno già definito – Storno degli incentivi su provvigioni corrisposti dalla società mandante sulla vendita di autovetture – Storno in diminuzione dei ricavi contabilizzati nell’anno e rimborsati alle ditte mandanti nell’anno successivo – Esercizio di competenza – Conseguenze – Correttezza dello storno di ricavi operato dal contribuente nell’anno per gli importi degli incentivi recuperati nell’anno successivo (nel mese di febbraio) – Caso di specie – Storno degli incentivi su provvigioni corrisposti sulla vendita di autovetture disconosciuti dalla casa madre nel 2004, con revoca del mandato di concessione-prima della delibera approvativa del risultato di esercizio – Art. 75 (ora 109 nuovo TUIR), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2423 c.c.»

Violazioni nella trasmissione telematica – Sanzioni per gli intermediari

Intermediari telematici, dietrofront della Cassazione sul cumulo giuridico delle sanzioni

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Sentenza n. 11741 del 5 giugno 2015:«SANZIONI AMMINISTRATIVE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Intermediari incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di omessa trasmissione nei termini delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Omessa o tardiva presentazione nei termini di 17 dichiarazioni – Criteri di determinazione delle sanzioni – Concorso di violazioni e continuazione – Pluralità di violazioni – Molteplici violazioni della stessa norma – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Conseguenze – Applicazione del cumulo giuridico – Fondamento – Cumulo materiale – Esclusione – Art. 7-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

Raccolta di sentenze delle commissione tributarie sul tema

Tardiva presentazione in qualità di intermediario abilitato di numerose dichiarazioni: applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni

Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta – Sezione II – Sentenza n. 23 del 18 ottobre 2013 – SANZIONI TRIBUTARIE – Tardiva presentazione in qualità di intermediario abilitato alla trasmissione telematica di numerose dichiarazioni – Applicabilità del cumulo giuridico – Art. 7-bis del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

Trasmissione dichiarazioni telematiche: nel caso di invio tardivo di ventisei file per le 28 dichiarazioni nello stesso giorno è applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione XIX – Sentenza n. 173 del 17 giugno 2013 – SANZIONI TRIBUTARIE – Tardiva presentazione. in qualità di intermediario abilitato alla trasmissione telematica di numerose dichiarazioni – Trasmissione di numerosi file consecutivamente – Applicabilità del cumulo giuridico – Art. 7-bis del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

Alla tardiva trasmissione (di poche ore) di più file contenenti dichiarazioni, applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 previsto in caso di concorso materiale omogeneo di violazioni di natura formale

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione VI – Sentenza n. 191 del 6 giugno 2013:«SANZIONI TRIBUTARIE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – Criteri di determinazione delle sanzioni – Concorso di violazioni e continuazione – Tardività (di poche ore) della trasmissione di più file contenenti dichiarazioni – Caso di specie – Intempestiva trasmissione di 102 file relativi a Mod. 770/2003 – Non offensività delle violazioni – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Conseguenze – Configurarsi una ipotesi di concorso materiale omogeneo di violazioni di natura formale – Applicazione del cumulo giuridico – Art. 7-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472» (in “Finanza & Fisco” n. 29/2013, pag. 2266)

Tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni: alle sanzioni di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/97 per gli intermediari applicabili le circostanze attenuanti ed esimenti previste dalle disposizioni generali in materia di sanzioni tributarie

Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – Sezione XXXVIII – Sentenza n. 82 del 23 novembre 2010:«SANZIONI TRIBUTARIE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – Circostanze attenuanti ed esimenti – Cause di non punibilità – Tardività di pochi minuti degli invii telematici delle dichiarazioni – Non offensività delle violazione – Violazione meramente formale – Configurabilità – Art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 7-bis del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 • SANZIONI TRIBUTARIE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – Circostanze attenuanti ed esimenti – Cause di non punibilità – Tardività di pochi minuti degli invii telematici delle dichiarazioni a causa dell’interruzione delle comunicazioni dovuta all’intasamento delle linee di trasmissione – Violazione per causa di forza maggiore – Configurabilità – Art. 6, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 7-bis del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241» (in “Finanza & Fisco” n. 17/2011, pag. 1288)

Commissioni Tributarie

Illegittimità del conferimento di incarichi dirigenzialisenza concorso – Effetti sugli atti firmati dai dirigenti decaduti

Nulli gli accertamenti sottoscritti da “capi dell’ufficio” o delegati irregolarmente investiti della carica ora decaduti

Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sezione LIX – Sentenza n. 11763 del 29 maggio 2015:«CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Nuovi motivi e nuove eccezioni – Proposizione con memoria integrativa contenente motivo aggiunto ex art. 24 D.Lgs. 546/92 – Ammissibilità di motivi aggiunti basati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente all’efficacia ex tunc di una sentenza della Corte costituzionale – Caso di specie – Eccezione di invalidità sopravvenuta di atti impositivi sottoscritti da dirigenti decaduti per effetto della sentenza 37/2015 della Corte costituzionale – Art. 24, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Avviso di accertamento – Contenuto – Applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 all’avviso di accertamento – Sussistenza – Sottoscrizione dell’atto da parte non del capo titolare dell’ufficio, ma di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato – Funzionario delegato privo della qualifica di direttore tributario perché acquisita in base di una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale – Nullità o inesistenza dell’atto impositivo perché sottoscritto dal funzionario “senza titoli” dell’Agenzia delle Entrate – Fondamento – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento -Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento del processo tributario – Principio di non contestazione -Applicabilità – Fondamento – Conseguenze – Mancata contestazione del fatto rilevante dedotto dal contribuente – Efficacia – Esonero dall’onere della relativa prova – Sussistenza – Applicazione in una controversia in merito alla idoneità alla sottoscrizione di un atto impositivo in riferimento al presupposto soggettivo – In particolare -Applicazione in ordine alla prova della qualifica direttiva conseguita con il positivo superamento di concorso pubblico da parte di firmatari di atti di accertamento e del conferimento di apposita delega alla sottoscrizione dei succitati atti – Art. 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 88, 115, 167 e 416 c.p.c. – Art. 111 Cost. • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella di pagamento – Contenuto – Motivazione – Intelligibilità – Necessità -Modalità di computo degli interessi è criptico o assente – Nullità parziale per difetto di motivazione della cartella di pagamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 3, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

Atti impositivi delegati da “capi dell’ufficio” decaduti: l’inefficacia della delega alla sottoscrizione travolge l’avviso di accertamento

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo – Sezione X – Sentenza n. 3350 dell’11 giugno 2015:«ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Avviso di accertamento – Contenuto – Applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 all’avviso di accertamento – Sussistenza – Sottoscrizione dell’atto da parte non del capo titolare dell’ufficio, ma di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato – Funzionario delegato da direttore provinciale decaduto perché nominato in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali – Conseguenze – Nullità dell’atto impositivo per inefficacia della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Fondamento – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Raccolta di documentazione sul tema

Corte Costituzionale:

Incostituzionale il conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico

Corte Costituzionale – Sentenza n. 37 del 17 marzo 2015:«PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Impiego pubblico – Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l’attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato affidati a funzionari privi della relativa qualifica – Illegittimità costituzionale della proroga ripetuta del conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico – Art. 8, comma 24 del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44 – Illegittimità costituzionale conseguenziale ex art. 27, L. n. 87/1953 – Art. 1, comma 14, primo periodo, del D.L. 30/12/2013, n. 150, conv., con mod., dalla L. 27/02/2014, n. 15, – Art. 1, comma 8, del D.L. 31/12/2014, n. 192 – Artt. 3, 51 e 97 Cost.»

Commissioni Tributarie:

Nulli gli atti impositivi emanati da “capi dell’ufficio” e delegati irregolarmente investiti della carica ora decaduti

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione XXV – Sentenza (CTP) n. 3222 del 10 aprile 2015

Nulli gli atti impositivi sottoscritti o delegati dal direttore provinciale irregolarmente investito della carica oradecaduto perché non nominato a seguito di concorso. Tale nullità può essere rilevata in ogni grado e momento della lite, anche d’ufficio

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XIII – Sentenza n. 2184 del 19 maggio 2015

Cartella di pagamento emessa su ruolo firmato dal Direttore dell’Agenzia Provinciale delle Entrate “illegittimo”: annullabile per vizio da incompetenza. Ammessa la proposizione di motivi aggiunti fondati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente all’efficacia ex tunc della sentenza della Consulta n. 37/2015

Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso – Sezione III – Sentenza n. 784 del 21 maggio 2015

Sulla necessità della prova dell’esistenza della delega in favore di chi ha sottoscritto l’accertamento a carico dell’Amministrazione convenuta, vedi: C.T.P. di Vicenza, Sez. IX, Sent. n. 8 del 24 gennaio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2617); C.T.P. di Lecce, Sez. I, Sent. n. 254 del 4 giugno 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2620)

Vedi: Cass. 14195/2000, 14626/2000, 17400/2012, 14942/2013 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2170)

Per la Sentenza n. 17044 del 10 luglio 2013 della Corte Suprema di Cassazione (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2612) la delega è necessaria, ma il delegato non deve necessariamente rivestire la qualifica dirigenziale

Atti parlamentari – Commissione VI Finanze della Camera

Il Governo rassicura sulla validità degli atti tributari e delle relative cartelle esattoriali già adottati dai dirigenti la cuinomina è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-05129 – Sberna, n. 5-05131 – Paglia, n. 5-05132 – Causi della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 marzo 2015 – recante: «Problematiche relative alla dichiarazione d’illegittimità da parte della Corte costituzionale di norme sul conferimento di incarichi dirigenziali senza pubblico concorso presso le Agenzie fiscali»

Prassi

Pubblicità immobiliare – Tabelle codici degli atti soggetti a trascrizione

Atti soggetti a pubblicità immobiliare nella forma, della trascrizione, dell’iscrizione o dell’annotazione: dal 30 ottobre 2015 nuovi codici per le formalità

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 17 giugno 2015:«CATASTO – Pubblicità immobiliare – Procedure telematiche – Tabelle degli atti soggetti a trascrizione o a iscrizione e delle domande di annotazione – Codici da utilizzare nelle formalità – Nuovi codici identificativi da utilizzare per le corrispondenti formalità che sostituiscono quelli contenuti nella circolare del (allora) Dipartimento del Territorio del Ministero delle finanze n. 128/T del 1995»

Contributi Inps – Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata autonomi di cui all’art. 2 comma 26, legge 335/95

Contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e da professionisti “senza cassa”: le istruzioni per la determinazione del reddito imponibile e la compilazione del quadro “RR” di UNICO 2015

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 120 del 12 giugno 2015:«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2015 e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2014 e in acconto 2015 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

Atti parlamentari – Commissione VI Finanze della Camera

Soppressione del regime agevolato per le nuoveiniziative produttive ex art. 13 della L. n. 388/2000

Regime agevolato per le nuove iniziative produttive ex art. 13 della L. n. 388/2000: dal 2015 passaggio obbligato nel nuovo regime forfetario o se in possesso dei requisiti nel regime di maggiore favore per le start up di cui al comma 65 dell’art. 1 della L. n. 190/2014. Escluso il passaggio nel regime di vantaggio, in alternativa c’è solo il regime ordinario

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-05703 – Pesco della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di giovedì 4 giugno 2015 – recante:«Chiarimenti in merito all’applicazione del regime tributario agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000»

Legislazione

Dati dichiarati ai fini degli studi di settoreSegnalazione possibili anomalie

Dati dichiarati ai fini degli studi di settore: in arrivo le comunicazioni “inviti” a regolarizzare. Le 54 tipologie di anomalie individuate per il triennio 2011-2013

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2015, prot. n. 83317/2015:«Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, del suo intermediario e della Guardia di finanza elementi e informazioni, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Pubblicato il software di compilazione anomalie

Disponibile, nel sito dell’Agenzia delle Entrate, il software è stato predisposto per contribuenti che, nel 2015, hanno ricevuto una segnalazione relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore dichiarati per le annualità 2011, 2012 e 2013. Dal 4 luglio, sarà possibile fornire, le proprie giustificazioni per le irregolarità rilevate e comunicate nel 2015 o evidenziare gli errori nei dati.

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