• 19/04/2024 10:57

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2019 il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229». Vigente dal 15 ottobre 2019 dovrà essere convertito in legge entro il 13 dicembre 2019.

DDL e relazioni (illustrativa e tecnica) – Disegno di legge 1547 

«Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/ 50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»

Relazione
Relazione tecnica
Disegno di legge
Testo del decreto-legge

(Link atti)

 

Buoni per la rottamazione di auto/moto e contributi per la riduzione dei rifiuti

Il provvedimento urgente contiene, tra l’altro, le misure che introducono il cd “buono mobilità” destinato ai cittadini che risiedono in comuni che superano i limiti di emissioni inquinanti indicati dalla normativa europea sulla qualità dell’aria. Il buono consiste in un contributo pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato, da utilizzare entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita. Il “buono mobilitànon costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, saranno definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa (articolo 2). Nel decreto previsto, inoltre, un contributo economico a fondo perduto per finanziare gli esercenti che, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e detergenti. Nel dettaglio, agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall’esercente non sia monouso. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, saranno fissate le modalità per l’ottenimento del contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell’attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo (articolo 7).