• 27/04/2024 5:39

Con riferimento all’ipotesi in cui una società acquisisca una partecipazione pari al 50% con dote in un’altra società, in ragione della gestione deficitaria della società partecipata, l’intero ammontare della dote (nella specie, sia per la quota-parte già rilasciata a conto economico a seguito di capitalizzazione, sia per quella residua rilasciata a conto economico a seguito del trasferimento finale), in quanto strettamente connesso alla specifica partecipazione cui inerisce, può assimilarsi, ai fini fiscali, a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo, il quale concorrerà alla formazione del reddito imponibile al momento del realizzo ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, al ricorrere dei presupposti ivi previsti. Questo è quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 39 del 19 ottobre 2018.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 39 del 19 ottobre 2018, con oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Cessione di partecipazioni con la c.d. dote (per aver ricevuto dal dante causa una provvista, contestualmente al trasferimento della partecipazione al valore simbolico di 1 euro, considerato il valore economico negativo della stessa) – Dote – Indennità riconosciuta dal suo dante causa nel passivo dello stato patrimoniale, denominata come “fondo rischi su partecipazioni” – Successiva capitalizzazione della partecipata con rinuncia a un credito finanziario e contestuale rilascio a conto economico di quota-parte del fondo rischi per pari ammontare – Natura dote – Assimilazione ad un costo fiscale – Ragioni – La stretta connessione alla specifica partecipazione cui inerisce, consente l’assimilazione a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo – Concorrenza alla formazione del reddito imponibile al momento del realizzo ai sensi dell’articolo 87 del DPR 22/12/1986, n. 917, al ricorrere dei presupposti ivi previsti – Artt. 86, 87 e 101, del DPR 22/12/1986, n. 917

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