• 19/04/2024 15:53

 “Le disposizioni di cui all’art. 20-quater, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche per tutto l’esercizio 2019”. Questo è quanto prevede il Decreto Mef, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 233 del 4 ottobre 2019

Si ricorda che l’articolo 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, prevede che le società, che non adottano i principi contabili internazionali, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

In pratica, il decreto proroga la disposizione “transitoria” che concede agli Oic adopter la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell’attivo circolante con riferimento ai titoli già iscritti nell’attivo circolante del bilancio 2018 e per quelli acquistati durante l’esercizio 2019. Come chiarisce l’OIC nel documento interpretativo 4/2019 (Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119 convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136 – Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati), “rientrano nell’ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 9, del codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell’ambito di applicazione della norma sono l’OIC 20 “Titoli di debito” e l’OIC 21 “Partecipazioni””.

 

I derivati sono esclusi

 

Come evidenzia l’OIC “Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell’art. 2426 c.c., e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Inoltre rimangono inalterati i criteri di valutazione dell’OIC 32 per i seguenti titoli:

  • i titoli oggetto di copertura del fair value;
  • i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell’OIC”.

 

Regolamento IVASS per le imprese del settore assicurativo

 

Si ricorda, infine, che la norma primaria ora “prorogata” per tutto l’esercizio 2019, al comma 2, ha attribuito all’IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative della facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all’art. 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. A ciò ha provveduto la il regolamento IVASS 12 febbraio 2019 n. 43 sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli adottato ai sensi dell’art. 20-quater, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2019 (in www.pianetafiscale.it -Area riservata agli abbonati).

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019, recante: «Estensione all’esercizio 2019 delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli previste all’articolo 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 04/10/2019

Per saperne di più:

Link al documento interpretativo 4/2019 (Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119 convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136 – Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati), pubblicato dall’Organismo italiano di contabilità con riferimento all’esercizio 2018. (link al sito https://www.fondazioneoic.eu/)