• 19/04/2024 16:53
Atti parlamentari – Risposta Interrogazione n. 5-11275 della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di Giovedì 4 maggio 2017 – recante: «Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA» Presidenza del presidente: Maurizio Bernardo

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4 di seguito riportato).

In tale contesto preannuncia l’intenzione del Governo di disporre nelle prossime ore una breve proroga del termine di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA relativamente alla scadenza di maggio, in considerazione del fatto che non è ancora disponibile il programma informatico necessario per comunicare tali liquidazioni (software rilasciato lo stesso giorno dall’Agenzia delle Entrate).

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), nel ringraziare il Viceministro per la risposta fornita, la quale evidenzia l’attenzione del Governo nei confronti delle preoccupazioni espresse dall’associazione dei commercialisti, evidenzia come, pur tenendo conto della proroga che verrà concessa per la trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA, i tempi per adempiere i relativi oneri di trasmissione siano comunque ristretti. Rileva inoltre come le difficoltà di realizzazione e distribuzione del nuovo sistema di trasmissione, la cui introduzione era stata sponsorizzata con enfasi dall’Agenzia delle entrate, abbia causato grave insoddisfazione tra i professionisti coinvolti e renda altresì evidente come la qualità tecnica del supporto fornito dall’Agenzia delle entrate, ai fini dell’introduzione di tali misure innovative, sia stata del tutto scadente.

TESTO DELLA RISPOSTA

 Allegato 45-11275 Sottanelli: Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA.

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano talune criticità, espresse da parte dei commercialisti, inerenti alle nuove modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA, con particolare riferimento alla richiesta di apposizione della firma e all’invio telematico dei modelli.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere per quale motivo la trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche IVA non possa essere attuata attraverso modalità tradizionali già in uso per gli altri adempimenti.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

La trasmissione telematica delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, che ha introdotto l’articolo 21-bis del decreto-legge 78 del 2010, indicando esplicitamente l’adozione di scadenze temporali e modalità di trasmissione analoghe a quelle dell’articolo 21 del menzionato decreto-legge 78 del 2010, concernente la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Tale misura è posta a garanzia dei contribuenti ed intermediari, che in tal modo sono abilitati ad effettuare, a regime con cadenza trimestrale, simultaneamente e con un unico adempimento la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e dei dati delle fatture.

Considerando che la stessa normativa prevede solo per il primo anno di applicazione la trasmissione dei dati fatture con cadenza semestrale, questo vantaggio sarà evidente già nel primo anno per le trasmissioni di settembre 2017 e febbraio 2018, nonché per tutte le successive comunicazioni trimestrali.

Allo stesso tempo, l’Agenzia aveva già realizzato un meccanismo di trasmissione dei dati delle fatture per i soggetti passivi che avessero esercitato l’opzione dell’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in contiguità con le modalità di colloquio con il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (come previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214 della legge n. 244 del 2007) estesa poi dal 1° gennaio 2017 anche alle operazioni tra privati (come previsto dall’articolo 1 comma 2 dello stesso decreto legislativo n. 127 del 2015).

È importante sottolineare come il tracciato dati fattura è infatti costituito da una porzione dei dati del tracciato della fattura elettronica stessa, come gestita dal Sistema di Interscambio.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, previsto dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, ha uniformato le modalità di trasmissione a quelle già previste in via opzionale ai sensi del decreto legislativo 127 del 2015.

Questa essendo la cornice normativa dell’adempimento in argomento, giova segnalare che appare evidente la necessità di realizzare la trasmissione dei dati su un solo canale trasmissivo per ovvi motivi di economicità e di sforzi di realizzazione; infatti, nell’ipotesi della disponibilità di due canali per l’adempimento unico, non potendo a priori stabilire su quale dei due sistemi gli utenti decideranno di operare, sarebbe stato necessario un adeguamento di entrambe le infrastrutture di ricezione ai valori di picco delle comunicazioni congiunte dati fattura e comunicazione dati liquidazione, che avrebbe implicato eventuali ulteriori espansioni infrastrutturali con costi rilevanti a carico dello Stato e quindi dei contribuenti.

Inoltre, la soluzione delle due trasmissioni separate su due canali distinti, oltre a non essere in linea con il principio dettato dalla norma, non avrebbe comportato una reale semplificazione per i professionisti e per le imprese in quanto essi sarebbero stati costretti ad effettuare nella pratica due adempimenti distinti.

Premesso ciò, relativamente alle preoccupazioni manifestate dall’associazione dei commercialisti italiani e prospettate dagli Onorevoli interroganti, l’Agenzia delle entrate rappresenta che sono stati fatti tutti gli sforzi per consentire a professionisti e imprese l’esecuzione dell’adempimento in modalità digitali integrate con i propri sistemi gestionali e, laddove questi non siano disponibili, attraverso strumenti messi a disposizione dall’Agenzia.

Per quanto concerne la criticità connesse alla firma, giova evidenziare che l’apposizione della firma digitale, strumento ormai in uso diffuso tra i professionisti (come già nel caso della fatturazione elettronica verso la PA), garantisce l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati a prescindere dal canale trasmissivo utilizzato, abilitando diversi scenari in cui l’intermediario responsabile della trasmissione e il soggetto che detiene l’infrastruttura di trasmissione possono o meno coincidere in funzione delle esigenze specifiche degli intermediari stessi, creando le condizioni per la massima flessibilità di configurazione del servizio.

Inoltre, nel caso in cui l’intermediario non sia in possesso di firma digitale, l’Agenzia metterà a disposizione all’interno dello strumento gratuito Desktop telematico, una funzione di firma sulla base dei certificati Entratel utilizzabile a questo scopo.

In relazione alla lamentata limitazione che impone l’invio di un distinto file per ciascun contribuente, si sottolinea che, come previsto dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 27 marzo 2017, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA di più soggetti possono essere trasmesse con un unico file compresso, e la firma elettronica può essere apposta solo una volta al file compresso e non ai singoli file in essa contenuti.

Questa possibilità è valida nel caso di trasmissione attraverso il servizio web gratuito messo a disposizione dall’Agenzia per la trasmissione, ovvero attraverso attestazione diretta, anch’essa gratuita, al canale web Service in cooperazione applicativa per le soluzioni software più strutturate.

Il professionista potrà accedere al servizio web anche tramite le credenziali Entratel già in suo possesso.

Infine, come per tutti i documenti da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, sarà disponibile gratuitamente un software per la generazione del file di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In conclusione, l’Agenzia precisa che nonostante la trasmissione di questo adempimento segua modalità diverse da quelle tradizionali per le dichiarazioni, i professionisti saranno messi in condizione di effettuare gli adempimenti previsti con diverse modalità operative, interamente digitali, sia in maniera integrata con i propri software gestionali prodotti dal mercato, sia con i necessari strumenti software messi a disposizione dall’Agenzia, in linea con il principio di unificazione dell’adempimento previsto dalla normativa.

Per saperne di più:

Software di controllo e compilazione delle Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Software di controllo (versione 1.0.0)

Software di compilazione (versione 1.0.0)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art.. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»