• 17/04/2026 16:40

Supervisione del personale dei servizi sociali: l’esenzione IVA ex articolo 14, comma 10, legge n. 537/1993 non spetta in via automatica; occorre che l’attività affidata a terzi sia concretamente qualificata e accreditata come corso di formazione destinato al personale dell’ente pubblico, con riconoscimento dei crediti formativi

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Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 157 del 17 giugno 2025 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esenzione IVA per corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale di enti pubblici – Articolo 14, comma 10, della L. 24/12/1993, n. 537 – Versamenti eseguiti da enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale – Corrispettivi versati da ente pubblico per l’affidamento del servizio di supervisione del personale dei servizi sociali – Esclusione in assenza di accreditamento del corso e di riconoscimento dei crediti formativi.

L’interpello riguarda un ente pubblico che, nell’ambito di progetti PNRR destinati al rafforzamento dei servizi sociali e alla prevenzione del burn out degli operatori, intende affidare a un soggetto terzo il servizio di supervisione professionale degli assistenti sociali e di altre figure impiegate nei servizi territoriali. Il quesito è se i corrispettivi dovuti all’appaltatore possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993, norma che considera esenti i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce in modo puntuale la propria prassi e ribadisce due principi. Da un lato, l’esenzione non richiede che il soggetto incaricato dell’esecuzione del corso abbia un particolare riconoscimento formale, purché il corso sia reso a favore del personale dell’ente pubblico e sia organizzato e gestito da un soggetto terzo nella sua interezza. Dall’altro lato, però, la disposizione agevolativa non si estende a qualsiasi prestazione di supporto o di consulenza collegata all’attività del personale pubblico: occorre che l’oggetto del contratto sia effettivamente riconducibile all’esecuzione di un corso di formazione.

Nel caso in esame, pur riconoscendo che la supervisione professionale può assumere, sul piano sostanziale, una valenza formativa e che la relativa documentazione la descrive come uno strumento complesso di formazione continua, l’Agenzia evidenzia che, sulla base dei documenti prodotti, non emerge che l’attività affidata alla società appaltatrice sia stata accreditata come corso di formazione né che, alla data rilevante, fosse previsto il riconoscimento di crediti formativi per il personale partecipante. Proprio tale mancanza documentale impedisce di ricondurre con certezza l’attività oggetto di affidamento nell’alveo dei corsi esenti ai sensi dell’articolo 14, comma 10 della legge n. 537/1993.

La conclusione è quindi negativa: i corrispettivi versati dall’ente pubblico al soggetto terzo per il servizio di supervisione, così come descritto nell’istanza e nel contratto allegato, non possono beneficiare dell’esenzione IVA. La risposta assume rilievo pratico anche come precedente interpretativo per tutte le ipotesi in cui un ente pubblico affidi attività “ibride” di accompagnamento, supervisione o supporto professionale: l’esenzione richiede non solo una finalità formativa in senso ampio, ma una chiara qualificazione contrattuale e documentale dell’attività come vero e proprio corso destinato al personale dell’ente, con i relativi requisiti di accreditamento e tracciabilità formativa.

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