Con circolare n. 3 del 9 novembre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, così come sostituito dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
Si ricorda che in materia di salute e sicurezza su lavoro la lettera d), del comma 1 dell’art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, cd. Decreto Legge “Fisco e Lavoro” ha previsto sostanziali modifiche istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, in particolare legate a una rivisitazione delle condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare (10 per cento e non più 20 per cento del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro; individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi). Per quanto concerne gli illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento. Il provvedimento di sospensione scatterà quindi a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al citato decreto legislativo n. 81 del 2008. In essa sono quindi riportate alcune fattispecie di illecito considerate particolarmente gravi e che consentiranno non soltanto la sospensione della “parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” ma, in alcuni casi (mancata formazione e addestramento e mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto), la sospensione dal lavoro dei lavoratori interessati con mantenimento, secondo i principi generali dell’ordinamento, del diritto alla retribuzione. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Link al testo della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 9 novembre 2021, con oggetto: LAVORO – Attività di vigilanza – Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Condizioni per l’adozione del provvedimento – Adozione del provvedimento per lavoro irregolare – Adozione del provvedimento per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza – Individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi – Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione – Inottemperanza al provvedimento di sospensione – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, cd. Decreto-Legge “Fisco e Lavoro”