• 11/04/2026 12:57
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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante: «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» La L. 132/2025 entra in vigore il  10 ottobre 2025  e si applica “in coerenza” con l’AI Act Regolamento UE 2024/1689: quindi l’“AI Act” resta il quadro di riferimento e la legge appena varata, quale fonte nazionale, si affianca al Regolamento (Ue) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Giugno 2024.

 

La legge n. 132/2025 tra riferimenti all’AI Act e deleghe al Governo

 

Secondo i principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dalla stessa Corte costituzionale italiana (a partire, riguardo a quest’ultima, dalla sentenza cosiddetta Granital, n. 170 del 1984), il Regolamento ha preminenza sulla legge italiana. La L. n. 132/2025, pertanto, si intende rivolta agli aspetti tipici della realtà socio-economica nostrana e ai profili non espressamente coperti dalla normativa unionale e a quelli che quest’ultima rimette proprio alla disciplina dei singoli Stati membri. Si ricorda, l’AI Act mira a promuovere lo sviluppo e l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili nel mercato unico dell’UE da parte di soggetti pubblici e privati, attraverso un modello di governance armonizzato basato sulla classificazione dei rischi di questi sistemi. Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 24, commi 1 e 2, contiene una delega al Governo per l’adozione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al citato regolamento (UE) 2024/1689.

 

Professioni intellettuali. Uso dell’Ai limitata solo alle attività strumentali e di supporto

 

Del contenuto della “legge italiana” sulla intelligenza artificiale, si evidenza che con l’articolo 13 (Disposizioni in materia di professioni intellettuali), con l’inserimento della locuzione «è finalizzato al solo esercizio» si è inteso esplicitare i limiti all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. La disposizione è diretta a rendere più chiari i limiti all’uso dei sistemi di IA in materia di professioni intellettuali, precisando che l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale.

L’articolo 13, limita alle attività strumentali e di supporto l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l’eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti in esame.

Più nel dettaglio, l’articolo 13 concerne l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale – come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a) nelle professioni intellettuali. Peraltro, le definizioni di “sistema di IA” e “modelli di IA” rinviano direttamente all’AI Act.

 

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Legge 23 settembre 2025, n. 132

 Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;

b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall’articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.

2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

 

Il comma 1, dell’articolo 13, (testo di seguito riportato) come anticipato, limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e specifica che, nell’ambito di queste ultime, l’attività professionale deve restare contraddistinta dalla prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Nella relazione illustrativa osservato che, in base al comma in esame, il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale. Il requisito di prevalenza appare, dunque, posto con riferimento al profilo della qualità della prestazione (e non implica una prevalenza anche di tipo quantitativo). Il successivo comma 2 dispone che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente). Riguardo all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale da parte dei professionisti, cfr. anche la disciplina di delega di cui all’articolo 24, comma 2, lettera f), della legge in esame.

 

 

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Legge 23 settembre 2025, n. 132

Art. 13
Disposizioni in materia di professioni intellettuali

1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

 

Si sottolinea che la disciplina di cui al presente articolo 13 è inerente ai contratti di prestazione d’opera intellettuale e non anche a contratti (quali, per esempio, i contratti di edizione) di cessione o utilizzo di opere intellettuali precedentemente realizzate senza un incarico sottostante – opere che restano quindi al di fuori della disciplina limitativa in oggetto.

 

 

 

 

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