• 04/05/2024 11:13

Al termine del due process statutariamente previsto, l’OIC ha pubblicato il documento interpretativo n. 9 “Legge 13 ottobre 2020, n.126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”.

Il documento, nella versione definitiva, analizza sotto il profilo tecnico contabile le disposizioni dei commi 7-bis – 7-quinquies dell’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 conv. con mod. dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Il documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica, altresì, alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Le micro imprese che decidono di avvalersi della deroga possono, ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile, redigere la Nota Integrativa oppure fornire l’informativa richiesta dalla norma in calce al bilancio.

L’ambito di applicazione della norma è relativo all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali riferite all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2020, ossia il 15 agosto 2020.

Nella parte motiva (parte integrante del documento), l’Oic evidenzia che:

  • la norma fa riferimento solo ed esclusivamente all’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che pertanto restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle immobilizzazioni ivi comprese quelle in tema di perdite durevoli di valore (articolo 2426, primo comma, n. 3);
  • l’applicazione di tale norma è compatibile con l’applicazione della norma di cui alla Legge n.126 art. 110 commi 1-7 in tema di rivalutazione.
  • la norma è applicabile anche agli acquisti effettuati nel corso dell’esercizio 2020 (paragrafo 6); •
  • è stato specificato che la norma è applicabile anche alle micro-imprese (paragrafo 7); •
  • è stato specificato al paragrafo 11 che la vita utile determinata sulla base di vincoli legislativi non può essere estesa;
  • è stato specificato che l’applicazione della norma potrebbe generare fiscalità differita da contabilizzare secondo le previsioni dell’OIC 25 (paragrafo 13); •
  • è stato precisato che nella Nota Integrativa del Bilancio Consolidato si dovrà dare anche conto di quali società consolidate hanno applicato la deroga prevista dalla norma (paragrafo 16)

 

Link alla versione definitiva del documento interpretativo n. 9, “Legge 13 ottobre 2020, n.126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti,

(Link al sito web: Fondazione OIC – https://www.fondazioneoic.eu)

 

Per un ulteriore approfondimento vedi anche:

Ammortamenti nel bilancio al 31.12.2020: la facoltà di sospensione prevista dal decreto-legge “Agosto” – di Marco Orlandi