• 01/05/2024 20:30

L’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2212), ha introdotto la possibilità per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza di essere riammessi al pagamento rateale, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. Il particolare, il comma 134, dell’articolo unico della legge di stabilità 2016prevede che «Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute».Con circolare 13/E del 22 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato i termini e le modalità degli adempimenti necessari per la riammissione ai piani di rateazione.

I contribuenti interessati alla riammissione

Come chiarisce l’Agenzia, possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che:

  • hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 218 del 1997, al processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis del citato decreto legislativo oppure all’invito a comparire ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis , del medesimo decreto, oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto;
  • hanno optato per il pagamento in forma rateale;
  • sono decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato integrale versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

Come detto, la riammissione alla rateazione è circoscritta agli istituti di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 sopra indicati (adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione e all’invito a comparire nonché acquiescenza all’avviso di accertamento). Pertanto, rimangono esclusi i contribuenti decaduti che hanno avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione.

Riammissione consentita per le sole imposte dirette

Due ulteriori condizioni definiscono la possibilità della riammissione. La prima riguarda la decadenza, verificatasi «nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015», ossia nell’arco temporale tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015. La seconda condizione richiede che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette. Dunque, limitatamente al versamento dell’IRPEF, IRES, Addizionali e IRAP. Restano quindi escluse le altre tipologia d’imposta tra cui, ad esempio, l’IVA.

Obblighi per la riammissione

Il contribuente, continua la circolare, può essere ammesso alla rateazione se effettua il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016. In pratica, il contribuente:

  • se decaduto per versamento tardivo (oltre il termine di scadenza della rata successiva), manifesta la volontà di essere riammesso alla rateazione versando la prima delle rate effettivamente non versate;
  • se decaduto a seguito di versamento carente, manifesta la volontà di essere riammesso alla rateazione mediante il versamento della differenza dovuta ai fini delle imposte dirette, in tal modo integrando il versamento carente.

A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.

Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l’Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata. L’acquisizione della quietanza, precisa il documento di prassi, è indispensabile affinché l’Ufficio stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento.

Ricalcolo delle rate

Lo stesso Ufficio provvede al ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all’originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con gli importi da versare.

Verifica dei pagamenti e sgravio dei carichi iscritti a ruolo

Dopo aver verificato il versamento corretto delle rate residue, l’Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi. Ripreso l’iter della rateazione, puntualizza la circolare, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio.