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Al via la rottamazione-bis

Le disposizioni in bozza, del D.L. recante: disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili approvato dal Consiglio dei Ministri, il 13 ottobre 2017, riguardanti la cd. Rottamazione

(Per il testo del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», clicca qui.)

TITOLO II
Definizione agevolata dei carichi per crediti previdenziali e fiscali

ART.?
(Differimento termini e regolarizzazione istanze respinte)

1. I termini per il pagamento delle rate di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017.


In pratica, via consentito al contribuente di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i debitori che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito.


2. All’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti: “13-quater. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell’alinea del comma 8, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può esercitare nuovamente la facoltà di cui al comma 1 provvedendo a:
 a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all’agente della riscossione, con le modalità esclusivamente telematiche e in conformità alla modulistica modello pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017;
 b) pagare, con le modalità di cui comma 7:
1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza;
2) nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
13-quinquies. Nell’istanza di cui al comma 13-quater, lettera a), il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme di cui alla lettera b), n. 2, dello stesso comma 13-quater, entro il numero massimo ivi previsto, e assume l’impegno di cui al comma 2.
13-sexies. A seguito della presentazione dell’istanza prevista dal comma 13-quater, lettera a), si producono gli effetti previsti dal comma 5. L’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:
a) entro il 31 marzo 2018, l’importo di cui alla lettera b), n. 1, del comma 13-quater;
b) entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
13-septies. Fermo quanto previsto dai commi 13-quinquies e 13-sexies, alla definizione agevolata di cui al comma 13-quater si applicano, tutte le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 13-ter.”.


Se le disposizioni della bozza di decreto saranno confermate, viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione. In caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile.


ART.?
(Definizione agevolata dei carichi affidati al 30 settembre 2017)

1. Salvo quanto previsto nei commi da 2 a 7 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 possono essere definiti estinti secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato “Decreto”.
2. Ai fini della definizione, la dichiarazione di adesione alla definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo è presentata, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità esclusivamente telematiche e in conformità alla modulistica modello pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.
3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
4. L’agente della riscossione:
a) entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi di cui al comma 1, invia al debitore, con posta ordinaria, l’avviso previsto dal comma 3-ter dell’articolo 6 del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore le informazioni di cui al comma 3 dell’articolo 6 dello stesso Decreto.
5. I restanti riferimenti temporali agli anni 2017, 2018 e 2019 contenuti nell’articolo 6 del Decreto si intendono effettuati, rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020.
6. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2, per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 1, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
7. In deroga alle disposizioni dell’alinea dell’articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione prevista dal comma 1 del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. Non si applicano le disposizioni previste dall’alinea dell’articolo 6, comma 8, del Decreto, aventi ad oggetto l’adempimento dei versamenti relativi ai piani rateali in essere.


Esteso l’ambito temporale della definizione agevolata che potrà essere applicata anche ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. Secondo la bozza di decreto, la definizione per carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. Non si applicano le disposizioni previste dall’alinea dell’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, aventi ad oggetto l’adempimento dei versamenti relativi ai piani rateali in essere.


Il testo del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

 

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