• 18/04/2024 23:58

Rendicontazione country by country reporting: tutto pronto per lo scambio automatico di informazioni

Byadmin

Nov 28, 2017

L’Agenzia detta le regole per i gruppi multinazionali con ricavi sopra 750 milioni di euro

 

L’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per le multinazionali con sede in Italia tenute alla comunicazione dei dati delle società controllate, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale o country by country reporting. Nel caso di gruppi di imprese multinazionali con un bilancio consolidato che riporta ricavi complessivi per almeno 750 milioni di euro, le società controllanti residenti nel nostro Paese dovranno comunicare alle Entrate i dati relativi al 2016 entro il 31 dicembre 2017. Con provvedimento del 28 novembre 2017, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione della legge di stabilità 2016 e della direttiva 2016/881 dell’Unione europea, fornisce le indicazioni e le scadenze per la trasmissione dei dati, come previsto dal decreto Mef del 23 febbraio 2017 che ha disciplinato nel dettaglio l’applicazione e le condizioni dello scambio automatico di informazioni.

Quali sono i soggetti tenuti alla rendicontazione Paese per Paese

La rendicontazione deve essere presentata dalla controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono pari o superiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro alla data del 1° gennaio 2015. In alcuni casi particolari definiti dal decreto del Mef del 23 febbraio 2017 (articolo 2, comma 2, lettera b), in cui la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è residente in Italia, la rendicontazione dovrà essere presentata dall’entità residente nel territorio dello Stato, appartenente al gruppo multinazionale, tenuta all’obbligo di rendicontazione oppure dall’entità residente nel territorio dello Stato designata dal gruppo multinazionale. Questo è il caso, ad esempio, in cui la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non residente in Italia non è obbligata a presentare la rendicontazione Paese per Paese nella giurisdizione dove ha la residenza fiscale.

Primo invio entro il 31 dicembre 2017

Per i gruppi multinazionali con un periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, la comunicazione va effettuata entro il 31 dicembre 2017. A regime la scadenza sarà, per ciascun anno oggetto di comunicazione, entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale. Le informazioni vanno trasmesse attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Quali dati vanno comunicati

Le società multinazionali devono comunicare le informazioni relative a:

  • le giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o, nel caso di stabili organizzazioni, in cui queste ultime sono situate;
  • i ricavi (costituiti dalla somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali);
  • gli utili (o le perdite) al lordo delle imposte sul reddito (costituiti dal “Risultato prima delle imposte”) di tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • le imposte sul reddito effettivamente versate durante il periodo d’imposta da tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • le imposte correnti maturate sull’utile imponibile o alla perdita fiscale dell’anno a cui si riferisce la rendicontazione di tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • il capitale dichiarato, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale di tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • gli utili non distribuiti;
  • il numero di addetti;
  • le immobilizzazioni

Le informazioni viaggiano in due lingue

In base al provvedimento del 28 novembre 2017, le multinazionali operanti in Italia dovranno inoltrare la documentazione in lingua italiana e in lingua inglese per il successivo scambio delle informazioni con le altre giurisdizioni, in linea con quanto previsto dal regolamento 2016/1963 della Commissione europea.

Dall’Ocse al tavolo di confronto

Il contenuto della rendicontazione Paese per Paese è stato definito in conformità alle direttive dell’OCSE, in particolare alla “Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting”, pubblicata sul sito istituzionale dell’OCSE nel mese di settembre 2017, (link sito www.oecd.org) e alla normativa comunitaria. Il Provvedimento recepisce, inoltre, alcune delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria durante la consultazione che ha preceduto la redazione della versione definitiva del documento. (Cfr.  comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017)

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017, prot. n. 275956, recante: «Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 di attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità di presentazione della rendicontazione paese per paese»