• 04/05/2024 1:27

Qual è l’obiettivo del regolamento?

Stabilisce norme uniformi per gli emittenti di cripto-attività che finora non sono stati regolamentati da altri atti dei servizi finanziari dell’Unione europea (UE) e per i prestatori di servizi relativi a tali cripto-attività (prestatori di servizi per le cripto-attività).

Le norme riguardano:

  • obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione;
  • l’autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività e degli emittenti di token di moneta elettronica e collegati ad attività;
  • il funzionamento, l’organizzazione e la governance degli emittenti e dei prestatori di servizi per le cripto-attività;
  • tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi;
  • misure per prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

Punti chiave

Il regolamento si applica all’emissione, all’offerta al pubblico e all’ammissione alla negoziazione di cripto-attività e alla fornitura di servizi relativi alle cripto-attività.

Esso distingue le seguenti tipologie di cripto-attività:

  • token di moneta elettronica (cripto-attività che stabilizzano il loro valore in relazione a una moneta ufficiale unica);
  • token collegati ad attività (cripto-attività che stabilizzano il loro valore in relazione ad altre attività o a un paniere di attività);
  • cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica.

Offerenti* o persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica devono:

  • essere persone giuridiche*;
  • pubblicare un White Paper sulle cripto-attività e qualsiasi comunicazione di marketing sul loro sito web;
  • agire onestamente, in modo equo e professionale;
  • comunicare con i titolari effettivi e potenziali di attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante;
  • individuare, prevenire, gestire e divulgare eventuali conflitti di interesse;
  • essere responsabili dei danni per le informazioni errate contenute nel White Paper;
  • fornire ai titolari di cripto-attività il diritto di recesso.

Gli emittenti di token collegati ad attività che li offrono al pubblico o che chiedono l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per le cripto-attività devono:

  • essere una persona giuridica o un’impresa avente sede nell’UE;
  • avere l’autorizzazione dal loro Stato membro d’origine dell’UE; o
  • essere un ente creditizio che produce un White Paper cifrato approvato dall’autorità nazionale competente;
  • rimborsare in qualsiasi momento i token collegati ad attività su richiesta dei possessori al valore di mercato delle attività di riferimento o consegnando le attività di riferimento;
  • pubblicare un White Paper sulle cripto-attività e qualsiasi comunicazione di marketing sul loro sito web ed essere responsabili dei danni per le informazioni errate ivi contenute;
  • agire onestamente, in modo equo e professionale;
  • comunicare con i possessori effettivi e potenziali dei token in modo corretto, chiaro e non fuorviante;
  • agire nel migliore interesse dei possessori dei token e trattarli equamente;
  • istituire e mantenere procedure efficaci e trasparenti per la gestione dei reclami in modo rapido, equo e coerente;
  • individuare, prevenire, gestire e divulgare eventuali conflitti di interesse;
  • mantenere in ogni momento una riserva di attività che copra le passività verso i possessori dei token e disporre di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra:
    • 350 000 EUR;
    • il 2 % dell’importo medio della riserva di attività di cui all’articolo 36;
    • un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente;
  • stabilire piani di risanamento e rimborso da utilizzare nel caso in cui non siano in grado di adempiere ai loro obblighi.

Gli emittenti di token di moneta elettronica che li offrono al pubblico o che chiedono l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per le cripto-attività devono:

  • essere autorizzati in qualità di ente creditizio o di moneta elettronica;
  • pubblicare un White Paper sulle cripto-attività e qualsiasi comunicazione di marketing sul loro sito web ed essere responsabili dei danni per le informazioni errate contenute nel White Paper;
  • essere conformi alle norme di emissione, rimborsabilità e marketing;
  • emettere i token al valore nominale al ricevimento dei fondi;
  • rimborsare, su richiesta del possessore, i token in qualsiasi momento e al valore nominale;
  • investire i fondi che ricevono in attività sicure a basso rischio nella stessa valuta e depositarli in un conto separato in un ente creditizio;
  • stabilire piani di risanamento e rimborso da utilizzare nel caso in cui non siano in grado di adempiere ai loro obblighi.

L’Autorità bancaria europea (ABE) classifica come «significativi» i token di moneta elettronica e collegati ad attività se sono soddisfatti determinati criteri, quali i loro possessori, il valore o le transazioni superiori a determinati livelli. In questi casi, gli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica sono soggetti a requisiti aggiuntivi e l’ABE assume il ruolo di vigilanza.

I prestatori di servizi per le cripto-attività devono essere:

  • una persona giuridica o una determinata impresa autorizzata dalle rispettive autorità nazionali in qualità di prestatore di servizi per le cripto-attività, con sede legale in uno Stato membro in cui essa esercita almeno una parte dei propri servizi, una gestione effettiva e almeno uno degli amministratori dell’UE; oppure
  • a determinate condizioni un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un operatore di mercato di un’impresa di investimento, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione dell’organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari o un fondo di investimento alternativo.

Gli obblighi per tutti i fornitori di cripto-attività prevedono che essi:

  • agiscano onestamente, in modo corretto e professionale nel migliore interesse dei loro clienti effettivi e potenziali;
  • forniscano ai clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;
  • non inducano in errore deliberatamente o negligentemente i clienti sui vantaggi reali o percepiti delle cripto-attività e li avvisino dei rischi connessi;
  • rendano ben visibili sul proprio sito web i prezzi, i costi, le politiche delle commissioni e l’impatto sul clima e sull’ambiente di ogni cripto-attività;
  • abbiano in atto tutele prudenziali almeno equivalenti a quelle più elevate tra le seguenti:
    • requisiti patrimoniali minimi permanenti di cui all’allegato IV, o
    • un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente;
  • garantiscano che i membri dell’organo di amministrazione siano di buona onorabilità e possiedano le conoscenze, l’esperienza, le competenze e il tempo necessari per svolgere efficacemente i loro compiti;
  • attuino politiche e procedure per prevenire qualsiasi riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati;
  • mantengano le cripto-attività e i fondi dei clienti separati da altri beni e non li utilizzino per proprio conto;
  • istituiscano e mantengano procedure efficaci e trasparenti per gestire i reclami dei clienti in modo rapido, equo e coerente;
  • mantengano e attuino una politica efficace per individuare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse;
  • adottino tutte le misure ragionevoli per evitare qualsiasi rischio in caso di esternalizzazione di attività;
  • elaborino, se necessario, un piano di liquidazione ordinata delle loro attività.

Le norme specifiche riguardano:

  • acquisizione di emittenti di token collegati ad attività e prestatori di servizi per le cripto-attività;
  • misure per prevenire e vietare gli abusi di mercato, come l’abuso di informazioni privilegiate e l’uso improprio delle informazioni privilegiate;
  • i poteri e i ruoli delle autorità nazionali, dell’ABE e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Il regolamento non si applica a:

La Commissione europea presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea in varie fasi una volta applicato il regolamento, su:

  • ultimi sviluppi sulle cripto-attività (dopo 18 mesi);
  • la valutazione intermedia del regolamento (dopo 24 mesi);
  • applicazione del regolamento (dopo 48 mesi).

La Commissione ha inoltre il potere di adottare atti delegati e di esecuzione.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in collaborazione con l’ABE, presenta una relazione pubblica al Parlamento e al Consiglio, 12 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento e successivamente ogni anno, sull’applicazione della legislazione e sugli sviluppi nei mercati delle cripto-attività.

Il regolamento modifica:

  • la direttiva 2013/36/UE (requisiti patrimoniali);
  • la direttiva (UE) 2019/1937 (protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione);
  • il regolamento (UE) n. 1093/2010 (che istituisce l’ABE);
  • il regolamento (UE) n. 1095/2010 (che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

 

A partire da quando si applica il regolamento?

 

Entrerà in vigore il 30 dicembre 2024. Tuttavia, le norme sui token collegati ad attività (titolo III) e sui token di moneta elettronica (titolo IV) entreranno in vigore a partire dal 30 giugno 2024.

 

Contesto

La normativa è volta a fornire chiarezza e certezza giuridica agli emittenti e ai fornitori di cripto-attività. Mira a rafforzare l’innovazione preservando la stabilità finanziaria e proteggendo gli investitori dai rischi.

Fa parte del pacchetto sulla finanza digitale adottato dalla Commissione nel settembre 2020. Ciò rafforza le norme antiriciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo dell’UE, comprese le norme relative alle informazioni che accompagnano i trasferimenti di denaro.

 

Termini chiave

Offerente. Una persona fisica o giuridica, o un’altra impresa, o l’emittente, che offre cripto-attività al pubblico.

Persona giuridica. Una persona fisica, una società o qualsiasi altra entità giuridica titolare di diritti e obblighi giuridici.

 

Link al testo del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

 

Documenti correlati

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una strategia di finanziamento digitale per l’Unione [COM(2020) 591 final del 24.9.2020].

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2019/1937 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e che abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

 

Sintesi della legislazione dell’UE a cura del sito ufficiale dell’Unione europea – EUR-Lex – Aggiornamento: 03.02.2023