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Opzione per il consolidato fiscale: rinnovo automatico al termine del triennio. Regime patent box equiparato nei gruppi

Byadmin

Mar 3, 2018

È stato firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze il decreto di revisione del D.M. 9 giugno 2004 recante le disposizioni attuative del regime opzionale di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Tuir. La revisione si è resa necessaria in seguito alle modifiche apportate a detto regime dall’articolo 7-quater, comma 27, lettere c), d) ed e), del decreto legge n. 193/2016 che ha statuito che l’opzione, al termine del triennio di validità, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia espressamente revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. Il decreto è in corso di pubblicazione nella G.U.

Il decreto sostituisce ed abroga il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 giugno 2004 recante «Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi» emanato in attuazione dell’articolo 129 del citato testo unico.

Si riporta la relazione illustrativa e tecnica

Il presente decreto reca la revisione delle disposizioni attuative del regime opzionale di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Testo unico delle imposte sui redditi.

La predisposizione dello schema di decreto si è resa necessaria alla luce delle modifiche apportate, al regime di tassazione dianzi richiamato, dall’articolo 7-quater, comma 27, lettere c), d) ed e), del decreto legge n. 193/2016, che, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ha statuito che l’opzione, al termine del triennio di validità, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia espressamente revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.

Lo stesso articolo 7-quater, al comma 28, rinviava a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’adeguamento delle disposizioni del DM 9 giugno 2004 di attuazione del consolidato fiscale alla nuova disciplina in materia cli rinnovo e revoca dell’opzione.

Le presenti misure di attuazione del suddetto disposto normativo non generano effetti finanziari, dato il tenore meramente ricognitivo del decreto, coerentemente anche con le valutazioni della norma originaria.

Si evidenzia, inoltre, che la disposizione inserita nell’articolo 6, comma 2, del decreto, rappresenta una norma di natura interpretativa, atta a chiarire la portata delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, lett. b), del D.M. 28 novembre 2017 in materia di Patent Box. In particolare, la norma interpretativa è diretta ad equiparare le modalità di calcolo del nexus ratio dei soggetti perfettamente integrati all’interno del consolidato nazionale (che detengono esclusivamente partecipazioni totalitarie) a quello dei soggetti non legati da rapporti partecipativi che svolgono attività di ricerca e sviluppo preordinata alla realizzazione e all’utilizzo dei beni immateriali indicati nel comma 39 della citata legge n. 190 del 2014. In sostanza, si equipara, ai fini del Patent Box, il trattamento tributario tra più soggetti giuridici che, di fatto, costituiscono un unico soggetto economico e fiscale e l’unico soggetto giuridico che svolge l’attività di R&S sottesa al riconoscimento del beneficio. Va considerato, infatti, che un gruppo societario fiscalmente residente in Italia e organizzato tramite una holding con il ruolo di IP company, proprietaria, cioè, del portafoglio dei beni immateriali del gruppo e le società controllate, utilizzatrici dirette dei singoli intangibili in qualità di licenziatarie (e che, come tali, aderiscono al patent box) – è strutturato, ai fini di quel beneficio, in modo analogo all’ipotesi in cui ciascuna delle imprese appartenenti ad un gruppo sia direttamente proprietaria dell’intangibile e lo utilizzi direttamente.

Link al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1 marzo 2018, recante: «Revisione delle disposizioni attuative del regime di tassazione del consolidato nazionale – articoli da 117 a 128 del TUIR», in corso di pubblicazione nella G.U.

Documentazione

Consolidato fiscale: come cambia dopo il decreto “internazionalizzazione” e ulteriori chiarimenti sul “controllo rilevante” e sulla continuazione del regime in caso di scissione della consolidante

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E del 26 settembre 2016: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014, n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13 – Modifiche apportate dal cd. “Decreto internazionalizzazione” – Disposizioni transitorie per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015 – Inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri – Orientamenti interpretativi in tema di controllo rilevante e sulla continuazione del regime in caso di scissione della consolidante -Art. 6, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Artt. da 117 a 120, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004 -Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 06/11/2015»

Il nuovo regime di tassazione del consolidato nazionale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 20 dicembre 2004: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 – Artt. da 117 a 129, del DPR 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/08/2004»