• 20/04/2024 12:14

Ai fini dell’emissione delle nota di variazione IVA in diminuzione, il sopravvenuto accordo transattivo di natura dichiarativa è riconducibile agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 al quale si applica il limite temporale di cui al successivo comma 3 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972. In pratica, la variazione non può essere effettuata dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie. Questo è quanto precisano le Entrate con la risposta ad istanza di interpello del 3 giugno 2019, n. 178.

Natura ed effetti della transazione. Riflessi ai fini IVA

Nel documento di prassi, l’Agenzia ricorda che gli effetti della transazione possono essere di natura dichiarativa o innovativa, a seconda della circostanza che dalla transazione non scaturiscano nuovi rapporti tra le parti (concretizzandosi essenzialmente nella reciproca rinuncia o nel contestuale ridimensionamento delle pretese originarie), ovvero si determini la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome situazioni. Nella transazione dichiarativa (o conservativa), non configurandosi un nuovo rapporto giuridico, la disciplina IVA è stabilita con riferimento al rapporto giuridico che ha dato origine alla transazione stessa; al contrario, nella transazione “novativa” le parti assumono una nuova o diversa obbligazione, la cui riconducibilità o meno all’ambito applicativo dell’IVA deve essere oggetto di specifica valutazione.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 178 del 3 giugno 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Procedura, presupposti e termini per l’emissione della nota di variazione – Note di variazione IVA a seguito della stipula di un accordo transattivo – Accordo transattivo – Natura – Dichiarativa o innovativa – Caratteri distintivi – Caso di specie – Sopravvenuto accordo transattivo di natura dichiarativa – Assimilazione agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 al quale si applica il limite temporale di cui al successivo comma 3 – Conseguenze – Variazione IVA ammessa solo se eseguita entro un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie – Contratto di transazione – Trattamento ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo – Art. 26, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 29, del DPR 26/04/1986, n. 131 – Art. 1965 c.c.