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La locuzione “copia cartacea della fattura” si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica. Questa è una delle precisazione fornite dalle Entrate nella risposta n. n. 67 del 26 febbraio 2019.

 

Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 67 del 26 febbraio 2019, oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Risposte ai quesiti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205