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Di seguito, il testo delle modifiche riguardanti la deduzione per costi di ricerca e sviluppo, la patent box, la riforma dell’Irpef e la cancellazione dell’Irap per autonomi e ditte individuali.

Il testo di parte dell’emendamento del Governo alla Manovra 2022 all’esame della commissione Bilancio al Senato.

 

2.2000

Il Governo

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche

 

L’articolo 2 è sostituito dai seguenti:

«Art. 2. – (Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche) – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 a) all’articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.”;

 

 b) all’articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

”a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.”;

  2) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

”2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.”;

  3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

”a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.”;

  4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

”3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.”;

  5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

”a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.”;

  6) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

”5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.”.

 

2. Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 a) all’articolo 1:

1) al comma 1, le parole: ”28.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: ”15.000 euro” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.”;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: ”, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2” sono soppresse;

 

 b) l’articolo 2 è abrogato.

Art. 2-bis. – (Differimento di termini in materia di addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche) – 1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dall’articolo 2, il termine di cui all’articolo 50, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022 provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 50, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

3. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il temine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l’anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Esclusione IRAP per le persone fisiche

 

Art. 2-ter. – (Esclusione IRAP per le persone fisiche) – 1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. A decorrere dall’esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 di euro finalizzato a compensare le Regioni e le Province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti da applicazione dell’aliquota base dell’IRAP e non compensate nell’ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero da applicazione di maggiorazioni regionali vigenti derivante dal presente articolo e dall’articolo 2. Gli importi spettanti a ciascuna Regione a valere del fondo sono indicati nella tabella di cui all’Allegato 1-bis annesso alla presente legge e per gli anni 2025 e successivi possono essere modificati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, a invarianza del contributo complessivo, sulla base di un accordo da sancire, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di garantire l’omogeneità dei conti pubblici, le risorse del fondo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali, alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 ”Trasferimenti correnti da Ministeri”.

 

Modifiche alla disciplina del patent box

 

Art. 2-quater. – (Modifiche alla disciplina del patent box) – 1. All’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 ”3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 1”;

 b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

”8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta”;

 c) il comma 9 è soppresso;

 d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

”10. Con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d’imposta non sono più esercitabili le opzioni previste dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione del secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”;

 e) dopo il comma 10 è aggiunto i seguenti:

 ”10-bis. Qualora in uno o più periodi di imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale”.

2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge».

 

Per saperne di più:

Lavori V Commissione permanente (Bilancio) Senato – Seduta n. 495

Legislatura 18ª – 5ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 495 del 17/12/2021

 BILANCIO (5ª) – Venerdì 17 dicembre 2021 – 495ª Seduta

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