• 03/05/2024 11:17

La Commissione Europea ha adottato i nuovi regolamenti de minimis, Reg. (UE) 2023/2831 e Reg. (UE) 2023/2832.

I due regolamenti modificano le norme generali per gli aiuti di piccola entità (regolamento de minimis) e per gli aiuti di piccola entità per i servizi di interesse economico generale, quali i trasporti pubblici e l’assistenza sanitaria (regolamento de minimis SIEG).

La nuova normativa, che esenta gli aiuti di piccola entità dal controllo sugli aiuti di Stato dell’UE poiché si ritiene che non abbiano alcun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico, è entrata in vigore il 1° gennaio 2024 e si applicherà fino al 31 dicembre 2030.

Le principali novità riguardano l’aumento dei concedibili e la modifica del triennio di riferimento per il calcolo del cumulo che passano da tre esercizi finanziari a tre anni solari.

Le modifiche al regolamento de minimis:

  • aumento del massimale per azienda da 200.000 euro (applicabile dal 2008) a 300.000 euro in tre anni, per far fronte all’inflazione;
  • introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o comunitario a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di rendicontazione per le imprese;
  • introduzione di “safe harbours” per gli intermediari finanziari per agevolare ulteriormente gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie, senza più richiedere il trasferimento completo dei vantaggi dagli intermediari finanziari ai beneficiari finali.

Le modifiche al regolamento de minimis sui SIEG:

L’ aumento del massimale per azienda da 500.000 euro (applicabile dal 2012) a 750.000 euro in tre anni, per far fronte all’inflazione.

L’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o comunitario a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di rendicontazione per le imprese.

Link al testo del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis – Pubblicato il 15 dicembre 2023

Il regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1407/2013 alla sua scadenza.

Come chiarito nel terzo considerando “alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, è opportuno aumentare a 300.000 EUR il massimale per gli aiuti «de minimis» che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro. Questo massimale tiene conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento. Questo massimale è necessario per far sì che le misure di cui al presente regolamento siano considerate tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza”.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti. (Così, undicesimo considerando). Pertanto, il periodo di riferimento si calcola a ritroso di 36 mesi dalla data di concessione dell’aiuto ed è identico per tutte le imprese che costituiscono l’impresa unica, a prescindere dagli eventuali esercizi finanziari diversi tra le imprese.

Link al testo Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale – Pubblicato il 15 dicembre 2023

Alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento (UE) n. 360/2012, è opportuno adeguare le norme «de minimis» per gli aiuti a favore dei servizi di interesse economico generale in modo da tener conto di alcune modifiche apportate al regolamento «de minimis» generale (UE) 2023/2831, al fine di garantire la coerenza, tenendo conto allo stesso tempo delle peculiarità dei servizi di interesse economico generale. (Così, quarto considerando).

È opportuno inoltre aumentare a 750 000 EUR il massimale per gli aiuti «de minimis» per i servizi di interesse economico generale che un’impresa unica può ricevere nell’arco di un triennio da uno Stato membro. Tale massimale riflette l’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 360/2012 e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento. Questo massimale è necessario per far sì che le misure di cui al presente regolamento siano considerate tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza. (Così, quarto considerando).

Pertanto per i servizi di interesse economico generale (SIEG) il limite sale da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.