• Gio. Ago 6th, 2026
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L’articolo 110, commi da 1 a 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economi» prevede che i soggetti individuati dalla norma, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio «possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019».
A seguito della conversione in legge del decreto legge n. 104/2020, l’Organismo Italiano di Contabilità ha deciso emanare il documento interpretativo n. 7, la cui bozza è stata pubblicata per la consultazione.

Il documento interpretativo illustra in modo sistematico i profili contabili della “nuova” rivalutazione prevista nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cd. “Decreto Agosto e nelle normative da essa richiamate, in modo da agevolare gli operatori nell’individuare e applicare le appropriate regole contabili.

Link alla bozza per consultazione Documento Interpretativo 7 – Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

Link sito Oic:
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/11/Bozza-per-consultazione-Documento-Interpretativo-7-Aspetti-contabili-della-rivalutazione-dei-beni-d%E2%80%99impresa-e-delle-partecipazioni.pdf

 

Per saperne di più:

 

La rivalutazione dei beni d’impresa con il decreto “Agosto” (il D.L. n. 104/2020)
di Marco Orlandi

Brevi note sulla rivalutazione “generale” disposta con il “decreto Agosto
d
i Enrico Molteni

 

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