L’articolo 110, commi da 1 a 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economi» prevede che i soggetti individuati dalla norma, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio «possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019».
A seguito della conversione in legge del decreto legge n. 104/2020, l’Organismo Italiano di Contabilità ha deciso emanare il documento interpretativo n. 7, la cui bozza è stata pubblicata per la consultazione.
Il documento interpretativo illustra in modo sistematico i profili contabili della “nuova” rivalutazione prevista nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cd. “Decreto Agosto” e nelle normative da essa richiamate, in modo da agevolare gli operatori nell’individuare e applicare le appropriate regole contabili.
Per saperne di più:
La rivalutazione dei beni d’impresa con il decreto “Agosto” (il D.L. n. 104/2020)
di Marco Orlandi
Brevi note sulla rivalutazione “generale” disposta con il “decreto Agosto”
di Enrico Molteni



