La commissione Bilancio del Senato ha approvato una serie di emendamenti sulla cd. Rottamazione bis. Queste le novità inserite nell’articolo 1 (Estensione della definizione agevolata dei carichi) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 modificato in sede referente:
- proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 (Emendamento 1.3 – testo 2) del termine per il pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio e settembre 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessario per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l’anno 2017, (definizione 2016, disciplinata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016), nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018. (Emendamento. 1.2 – testo 2);
- possibilità per le Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018 (comma 3);
- riapertura dei termini per la definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione secondo le prescrizioni del decreto-legge n. 193 del 2016; possibilità di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017; riammissione alla definizione agevolata 2016 i carichi precedentemente esclusi – compresi in piani di dilazione – a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute (commi da 4 a 10-sexies) ( Emendamento 1.2 -testo 2);
- estensione dei termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale (nuovo comma 11-bis) (Emendamento 1.55 idd. 1.56, 1.57, 1.58, 1.59).
Di seguito l’analisi degli effetti degli emendamenti.
Riammissione in presenza di rate scadute
La proroga ha ad oggetto i termini fissati dall’articolo 6, comma 3, del citato decreto-legge 193 del 2016.
Detto comma ha così fissato la scadenza delle rate dovute dal contribuente, nel caso di richiesta di dilazionare il quantum dovuto:
per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è stata fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è stata fissata nei mesi di aprile e settembre.
Per effetto delle norme in commento, se così approvate, è dunque possibile perfezionare la definizione agevolata dei carichi pendenti relativa al periodo 2000-2016 anche se le rate relative ai mesi di luglio e settembre 2017 non sono state tempestivamente versate, purché il pagamento delle stesse sia effettuato entro il 7 dicembre 2017 (Emendamento. 1.3- testo 2).
Con le modifiche apportate in Commissione, si posticipa inoltre al luglio del 2018 il termine per il pagamento della rata che scade nel mese di aprile dello stesso anno 2018 (Emendamento. 1.2 -testo 2).
Di seguito il testo del comma 1 come modificato dagli emendamenti sopracitati: «1. I termini per il pagamento delle rate di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018».
Durante l’esame in sede referente (Emendamento. 1.2 – testo 2) è stato soppresso – perché trasfuso, con alcune sostanziali modifiche, nei commi da 4 a 10-sexies – il comma 2 dell’articolo in esame, che consente di accedere alla definizione agevolata anche per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, ma per i quali il debitore non è stato in precedenza ammesso al beneficio, in quanto non ha pagato tempestivamente le rate scadute al 31 dicembre 2016.
Di seguito il testo dei commi da 4 a 10-sexies come modificati dagli emendamenti sopracitati:
«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato «Decreto», per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:
a) dal 2000 al 2016:
1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 dello stesso Decreto;
2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell’alinea del comma 8 dell’articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
b) dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.
5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica, pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l’impegno di cui al comma 2 dell’articolo 6 del Decreto.
6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4, si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
7. L’agente della riscossione:
a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l’avviso previsto dal comma 3-ter dell’articolo 6 del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 1, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 2:
a) l’agente della riscossione comunica al debitore:
1) entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);
b) il debitore è tenuto a pagare:
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l’importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), n. 1. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza;
2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l’80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
3) entro febbraio 2019, l’ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell’articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del Presente decreto.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:
a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), nn. 1 e 2, e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;
b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della Predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell’articolo 6 del Decreto.
10-bis. In deroga alle disposizioni dell’alinea dell’articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.
10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter dell’articolo 6 del Decreto.
10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter, come modificate dalla legge di conversione del presente decreto, si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge.
10-quinquies. All’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: ‘‘Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021.
10-sexies. All’articolo 6, comma 12 del Decreto, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: “2020.”».
Estensione della definizione agevolata (Emendamento. 1.2 – testo 2).
I commi da 4 a 10 (sopra riportati) sono stati così sostituiti durante l’esame in sede referente, al fine di ampliare l’ambito operativo della definizione agevolata. Sono stati inoltre inseriti i commi da 10-bis a 10-sexies. La disciplina in commento sostanzialmente riproduce quanto previsto dal comma 2 del decreto-legge in esame, nella sua formulazione vigente, seppure con sostanziali modifiche.
In particolare, con le modifiche apportate in Commissione, si consente di estinguere i seguenti debiti (novellato comma 4):
- con una norma innovativa rispetto al testo originario del provvedimento, i debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione secondo le prescrizioni del già illustrato articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 (comma 4, lettera a), 1);
- i debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, compresi nei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso al beneficio, esclusivamente in quanto – in applicazione dell’alinea del comma 8 – non ha pagato tempestivamente tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 (comma 4, lettera a), 2), analogamente a quanto previsto dall’originario comma 2 dell’articolo in esame;
- i carichi affidati nel 2017, e più precisamente quelli affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017 (comma 4, lettera b), come previsto dal vigente comma 4.
Dalla formulazione delle modifiche in esame, sembra quindi che si intenda riaprire i termini per la definizione agevolata 2016: essa viene dunque estesa a tutti i soggetti i quali, pur essendo in condizione di avvalersene, non hanno presentato la necessaria dichiarazione e documentazione nei termini di legge, come previsti dal decreto-legge n. 193.
Come già disposto dall’originario comma 4, si applica la disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 193 (per effetto delle modifiche in sede referente viene eliminato il riferimento a specifici commi), fatte salve alcune disposizioni speciali introdotte nei commi da 5 a 10-ter dell’articolo in esame, come modificati e/o introdotti in sede referente.
In particolare (comma 5), per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con le modalità e in conformità alla modulistica che l’agente della riscossione deve pubblicare sul proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l’impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.
Il versamento delle somme può essere rateizzato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.
Il novellato comma 7 disciplina gli adempimenti a carico dell’agente della riscossione. Quest’ultimo comunica al debitore:
- per posta ordinaria ed entro il 31 marzo 2018, i carichi relativi all’anno 2017 (di cui al comma 4, lettera b)) per cui non risultano ancora notificati la cartella di pagamento, ovvero l’avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi, ovvero ancora l’avviso di addebito di crediti contributivi (comunicazione di cui all’articolo 6, comma 3-ter del decreto-legge n. 193 del 2016) (lettera a) del comma 7);
- entro il 30 giugno 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (lettera b) del comma 7).
Il comma 8, come modificato in sede referente, reca gli adempimenti dell’agente della riscossione e del debitore con riferimento ai soli carichi affidati nel periodo 2000-2016, ove dilazionati.
In particolare, sono disciplinate le comunicazioni da effettuarsi per i carichi per i quali non è stata presentata la dichiarazione (ai sensi del comma 4, lettera a), n. 1), che sono compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, e per i quali il debitore non ha pagato tempestivamente tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016. Il comma disciplina altresì le comunicazioni relative ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore è stato escluso dal beneficio della dilazione 2016, in quanto non ha pagato tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (ai sensi del comma 4, lettera a), n. 2).
In tali ipotesi l’agente della riscossione deve comunicare (lettera a) del comma 8):
- entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate (comma 8, lettera a), 1);
- entro il 30 settembre 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (ai sensi della lettera b) del comma 7) (comma 8, lettera a), 2).
Il debitore deve pagare (lettera b) del comma 8):
- se sceglie il versamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018 l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate (comma 8, lettera b), 1). Il mancato, insufficiente o tardivo versamento comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata entro il 30 giugno 2018 (comma 8, lettera b), n. 1);
- se sceglie la rateizzazione, in due rate consecutive e di pari ammontare, che scadononell’ottobre e nel novembre 2018, l’80 per cento del dovuto (comma 8, lettera b), 2); entro febbraio 2019, il restante 20 per cento (comma 8, lettera b), n. 3).
Limitatamente ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), ai sensi del comma 9, con riferimento all’estensione della definizione agevolata prevista dal comma 4, si considera rateizzabileanche il carico del debitore decaduto dalla definizione agevolata, nel caso di mancato o inesatto pagamento, purché siano trascorsi meno di sessanta giorni tra la notifica dell’atto esecutivo e la dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione (ai sensi dell’articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 193).
Il comma 10 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione.
In particolare, essa:
- sospende il pagamento dei versamenti rateali che scadono dopo la presentazione delladichiarazione, se relativi a precedenti dilazioni in essere alla data della dichiarazione medesima, con riferimento ai carichi cui è estesa la definizione agevolata di cui al comma 4;
- sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. Opera il divieto, per l’agente della riscossione, di intraprendere azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, nonché di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (ai sensi dell’articolo 6, comma 5, secondo periodo del decreto-legge n. 193).
Il comma 10-bis (che riproduce in sostanza l’originario comma 10 dell’articolo in esame) consente di accedere al beneficio per i carichi relativi al 2017 anche se non risultano adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere, in deroga alle disposizioni dell’alinea dell’articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 193 del 2016.
Il richiamato comma 8 ha consentito l’accesso alla definizione agevolata 2016 anche ai debitori che avessero già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi definibili e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultassero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Il comma 10-ter chiarisce che non si applica la proroga di un anno stabilita dal comma 13–ter dell’articolo 6 del decreto-legge n. 193 che, come anticipato, riguarda le popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016.
Il comma 10-quater specifica che le modifiche così apportate (commi da 4 a 10-ter) trovano applicazione anche alle dilazioni disciplinate dall’originaria formulazione dell’articolo 1 in esame.
Durante l’esame del provvedimento al Senato in sede referente è stato aggiunto il comma 11-bis (Emendamento. 1.55 idd. 1.56, 1.57, 1.58, 1.59) che estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.
In particolare la facoltà riguarda le entrate, anche tributarie, di regioni, province, città metropolitane e comuni non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (disciplinate dal testo unico delle disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639) notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai soggetti iscritti all’albo dei concessionari della riscossione (di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
I medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.
Alla definizione agevolata delle entrate di regioni e enti locali si applicano le disposizioni già previste dal decreto-legge n. 193 sulle medesime entrate. L’articolo 6-ter del decreto-legge n. 193 ha esteso la possibilità di introdurre la definizione agevolata (consistente nell’esclusione delle sanzioni) delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione; detti enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. La norma ammette la rateizzazione del pagamento, che non può superare il 30 settembre 2018.
In particolare, alla fattispecie in commento non si applica il primo comma dell’articolo 6-ter, che riguarda la possibilità di introdurre tale definizione agevolata alle somme notificate negli anni dal 2000 al 2016.
Dell’articolo 6-ter si applicano quindi:
- il comma 2, che disciplina il contenuto obbligatorio del provvedimento con cui è disposta la definizione agevolata;
- il comma 3, che disciplina gli effetti della presentazione dell’istanza di attivazione della definizione agevolata (sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza stessa);
- il comma 4, che reca le conseguenze del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute, e cioè l’inefficacia della definizione con ripresa degli ordinari termini di prescrizione e decadenza;
- il comma 5, che riguarda i casi in cui non è possibile il ricorso alla definizione agevolata;
- il comma 6 che estende tali norme alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità e compatibilmente con le forme e le condizioni speciali dei rispettivi statuti.
Le disposizioni fanno salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
Il richiamato articolo 11 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora. Ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, è stato autorizzato a stabilire l’applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui è parte il medesimo ente.