• Sab. Ago 1st, 2026
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Con la risposta ad interpello n. 189 del 14 luglio 2025, forniti chiarimenti sul trattamento IVA di somme dovute a seguito di ordinanza di ingiunzione per il riaddebito dei costi comuni dello studio professionale, non costituito in associazione professionale.

Nel documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

  • il riaddebito delle spese comuni tra professionisti, in assenza di una formale associazione professionale, “deve essere realizzato attraverso l’emissione di fattura assoggettata ad IVA”, in linea con quanto già chiarito nella circolare n. 58/E del 2001, par. 2.3;
  • non è configurabile, nel caso concreto, un mandato senza rappresentanza, in quanto l’accordo tra i professionisti non è “riconducibile al contratto … di cui all’articolo 1703 del codice civile”;
  • gli interessi legali liquidati dal giudice, quando assumono “natura risarcitoria, a fronte del ritardo del pagamento delle spese comuni”, non concorrono a formare la base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1, D.P.R. n. 633/1972.
  • l’IVA sulle spese processuali non va rimborsata al cliente del difensore vittorioso, qualora lo stesso cliente sia soggetto passivo IVA con diritto alla detrazione senza limitazioni (ad esempio da pro-rata).

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 182 del 14 luglio 2025, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Riaddebito delle spese sostenute per l’uso comune dello studio professionale, non costituito in associazione professionale Quota parte di spese per il personale dipendente, per le riviste, per utenze di energia elettrica, acqua, gas, tassa sui rifiuti, affitti e vigilanza – Risposte ai quesiti – Il Riaddebito delle spese deve essere soggetto ad IVA in quanto trattasi di operazioni imponibili tra professionisti indipendenti, come chiarito anche dalla circolare n. 58/E del 2001 – Esclusione del configurarsi un ipotesi di mandato senza rappresentanza – Gli interessi legali per ritardato pagamento di natura risarcitoria non concorrono alla base imponibile IVA ex art. 15 D.P.R.  633/1972 – Le spese legali liquidate dal giudice seguono la regola generale: l’IVA sulle spese processuali non va rimborsata al cliente del difensore vittorioso, qualora lo stesso cliente sia soggetto passivo IVA con diritto alla detrazione senza limitazioni (ad esempio da pro-rata) – Art. 15, del DPR 26/10/1972, n. 633

 

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