• Dom. Ago 2nd, 2026
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I codici tributo 8114 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS” e 8115 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”, istituiti con la risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 per versare, tramite modello F24, le sanzioni conseguenti a specifiche inadempienze formali e usufruire dell’istituto della Cd. remissione in bonis cambiano modello di pagamento. In particolare, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018, ha previsto che, a decorrere dall’11 giugno 2018, i suddetti codici tributo siano utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Nel documento precisate, altresì, le modalità di compilazione della delega di pagamento.

Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”,  sono indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “codice”, il codice tributo;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 1° giugno 2018, con oggetto: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – REMISSIONE IN BONIS – Adempimenti formali per la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali – Assolvimento tardivo – Utilizzo dei codici tributo 8114 e 8115 nel modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” per il pagamento delle sanzioni per la rimessione in bonis dovute ai sensi dell’art. 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L 26/04/2012, n. 44»

Prassi:

Mancate comunicazioni per la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali: le istruzioni per mettersi in regola, pagare la sanzione e tornare in bonis

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 28 settembre 2012: «ADEMPIMENTI TRIBUTARI – Comunicazione di opzioni – Adempimenti formali per la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali – Adempimenti formali non eseguiti tempestivamente – Remissione in bonis di carattere generale – Possibilità di assolvimento tardivo (ravvedimento) entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell’inizio dei controlli – Ambito oggettivo di applicazione della speciale forma di ravvedimento e fattispecie sanabili – Rapporto tra in nuovo istituto ed il regolamento sulla disciplina delle opzioni di cui al D.P.R. 10/11/1997, n. 442 che consente l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili in virtù della concreta attuazione sin dall’inizio di comportamenti concludenti del contribuente – Art. 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del DL 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L 26/04/2012, n. 44»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 20 dicembre 2012: «Questioni interpretative in merito all’applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (c.d. “cedolare secca”) e dell’articolo 2 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (c.d. “remissione in bonis”)»

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