Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, attuativo della misura “Resto al Sud” di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno»
La misura, è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che siano residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al momento della presentazione della domanda (o vi trasferiscano la residenza entro un termine breve (vedi, art. 3, lett. a) comma 1, DM n. 174/2017); in tal modo si cerca di agevolare la migrazione di ritorno di chi, in passato, si sia trasferito all’estero) e non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio al 21 giugno 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91/2017) e nemmeno beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità (vedi, art. 3, lett. b) comma 1, DM n. 174/2017).
Tali soggetti potranno presentare istanza di accesso alla misura attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, individuata come soggetto gestore della misura. Al soggetto gestore (Invitalia) è affidata l’istruttoria delle richieste di finanziamento, le quali potranno essere presentate fino a esaurimento delle risorse stanziate dai soggetti legittimati che siano già costituiti (al momento della presentazione delle domande) o che si costituiscano, come impresa, nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative (vedi, art. 3, comma 2, DM n. 174/2017).
Le società potranno essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici sopra indicati, alla duplice condizione che la presenza di tali soci nella compagine sociale non sia superiore ad un terzo dei componenti e che detti soci privi dei requisiti non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci.
I beneficiari della misura dovranno mantenere la residenza nelle citate regioni per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società da essi costituite dovranno avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa nelle stesse regioni . (vedi, art. 3, comma 3, DM n. 174/2017).
Inoltre, al momento dell’accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non dovrà risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (vedi, art. 3, comma 6, DM n. 174/2017).
Ciascun richiedente legittimato potrà ricevere un finanziamento fino a un massimo di 50.000 euro, aumentabile, in alcuni casi, fino a un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis. Dal momento che il finanziamento potrà essere concesso esclusivamente a soggetti con i predetti requisiti, discende che potranno essere erogati, nel caso di società, fino a complessivi 200.000 euro per compagini composte da quattro soci con requisiti ed, eventualmente, da ulteriori soci (uno o, al massimo, due) privi dei requisiti (vedi art. 7, comma 2, DM n. 174/2017). Inoltre ai richiedenti costituiti in forma di società cooperativa potranno essere concesse anche le agevolazioni a valere sul fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (vedi, art. 3, comma 5, DM n. 174/2017).
I finanziamenti sono così configurati:
a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
b) 65 per cento sotto forma di prestito, concesso da istituti di credito, da rimborsare entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento. Tale prestito è accompagnato da un contributo in conto interessi, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che avranno concesso il finanziamento, nonché da una garanzia prestata dallo Stato attraverso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura stabilita dal decreto. Le condizioni tipo dei mutui saranno definite da apposita convenzione tra Invitalia e l’Associazione Bancaria Italiana (vedi, art. 7, comma 3, DM n. 174/2017).
Potranno essere finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e dell’acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, mentre saranno escluse dal finanziamento le attività libero-professionali e del commercio, a meno che, in quest’ultima ipotesi, il giovane imprenditore non intenda produrre dei beni in proprio da vendere (vedi, art. 1 del D.L. 91/2017). In ogni caso i finanziamenti non potranno essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all’erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 Gennaio 2018 fino ad esaurimento delle risorse stanziate esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia accedendo al sito www.invitalia.it. Le domande sono valutate in ordine cronologico di arrivo.
Link al decreto del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, attuativo della misura “Resto al Sud” di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno»