Pronti gli inviti a regolarizzare per contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti constatazioni (PVC) di violazioni di norme tributarie sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. In particolare, ai contribuenti saranno recapitate delle comunicazioni contenenti il codice fiscale e la denominazione/nome e cognome del contribuente e l’anno d’imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione. Le comunicazioni saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti. Ai contribuenti, per i quali non sussiste l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), l’invio delle comunicazioni avviene per posta ordinaria. La stessa è consultabile, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “Cassetto fiscale”.
La comunicazione del Fisco è finalizzata a “ricordare”, ai contribuenti destinatari di un processo verbale, la possibilità di regolarizzare le violazioni constatate ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, (salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 1, lettera b-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1529), beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo, presentando ad esempio una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione. Questo è quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016, prot. n. 112072/2016.
Tale regolarizzazione potrà essere posta in essere, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento per le violazioni constatate nel PVC. Si ricorda, che l’ipotesi di regolarizzazione “consigliata” nel punto 5.1 del provvedimento, utilizzabile a prescindere da un apposito invito dell’ Agenzia delle Entrate e che consente di sopportare sanzioni ridotte anche dopo la verbalizzate delle violazione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 4/1929, ha l’inconveniente che la riduzione delle sanzioni è sempre ad un quinto del minimo, indipendentemente dal tempo trascorso tra la consumazione e la regolarizzazione dell’infrazione.



