• 16/04/2024 14:14

Esecuzione dei rimborsi IVA: ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia

Rimborsi IVA, l’Agenzia fa il punto alla luce delle ultime novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega per la revisione del sistema fiscale, n. 23/2014. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 33 del 22 luglio 2016 fornisce chiarimenti sulla possibilità di erogare rimborsi IVA senza la presentazione della garanzia, in presenza di avvisi di accertamento o rettifica; sull’applicabilità ai rimborsi IVA dell’istituto del fermo amministrativo; sull’obbligo di garanzia per i contribuenti con meno di due anni di attività e per i soggetti in liquidazione volontaria e sulla sanzione per omessa prestazione della garanzia nell’IVA di gruppo in caso di franchigia.

Quando il rimborso non si blocca

Se il contribuente non paga le rate successive alla prima relative a un accertamento con adesione, a un’acquiescenza, a una conciliazione giudiziale o a un reclamo/mediazione, queste non sono considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi IVA. Il rimborso, invece, viene sospeso se l’omesso o il ritardato pagamento delle rate comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si considerano, inoltre, carichi pendenti le somme riammesse al piano di rateazione. Infine, le rate non ancora pagate, relative agli avvisi di liquidazione delle dichiarazione di successione, non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso IVA, ad eccezione delle ipotesi in cui l’inadempimento del contribuente determini la decadenza dal beneficio della rateazione. Stesso discorso vale per le rate di una cartella di pagamento non ancora versate.

Quando la garanzia è obbligatoria

Per semplificare l’erogazione dei rimborsi IVA è stato eliminato l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, che ricorre, solo per i rimborsi superiori a 15mila euro e per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica con significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato. L’integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge da parte del soggetto passivo – il quale non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell’Amministrazione ed abbia spontaneamente versato quanto richiesto – è idonea, comunque, a rimuovere gli effetti pregiudizievoli della notifica dell’atto impositivo ai fini dell’erogazione del rimborso IVA, che, dunque, potrà essere ottenuto. Pertanto, deve intendersi superata l’indicazione fornita nella circolare n. 32/E del 2014, con la quale era stato precisato che la mera circostanza dell’avvenuta notificazione dell’atto nei due anni precedenti – salvo annullamento dello stesso in autotutela o in caso di sentenza favorevole al contribuente passata in giudicato – fosse causa ostativa alla possibilità di ottenere il rimborso senza prestazione di garanzia, a prescindere dalla circostanza che il contribuente abbia o meno definito la pretesa erariale. La garanzia resta, inoltre, obbligatoria per i rimborsi superiori a 15mila euro chiesti dai contribuenti che esercitano attività d’impresa da meno di due anni, ad esclusione delle startup innovative, e per quelli relativi a crediti risultanti all’atto della cessazione dell’attività.

Richieste di rimborso presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica

Per quanto riguarda le richieste presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica, il documento di prassi chiarisce, anche alla luce delle recenti modifiche normative, che nel caso in cui siano presentate preventivamente le istanze di interpello, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, il rimborso viene erogato o negato a seguito dell’esito degli interpelli. In particolare, se la società presenta solo l’istanza ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative, l’ufficio, in attesa della risposta all’interpello, verifica che la società non sia in perdita sistematica e, se l’interpello ha esito positivo e la società non risulta essere in perdita sistematica il rimborso può essere erogato. Se la società, invece, presenta solo l’istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, l’Agenzia, in attesa della risposta, chiede alla società di produrre il test di operatività. In questo caso il rimborso è erogato a seguito di esito favorevole al test di operatività e all’interpello. Qualora la società non dia riscontro alla richiesta dell’amministrazione e la risposta all’interpello sia favorevole al contribuente, il rimborso può essere erogato sulla base degli elementi di operatività desumibili dalla dichiarazione dei redditi. In un’ottica di collaborazione con il contribuente, in assenza sia della dichiarazione sostitutiva, sia delle istanze preventive di interpello, il rimborso può comunque essere erogato se la società presenta una dichiarazione sostitutiva su richiesta dell’ufficio. Diversamente, l’operatività e l’assenza di perdita sistematica sono riscontrate nella dichiarazione dei redditi. (cfr. comunicato stampa del 22 luglio 2016)

Si ricorda che con  circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175Inoltre, con la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015 l’Agenzia ha fornito delucidazioni su alcune questioni interpretative relative ai vecchi rimborsi ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle modifiche normative, sulle ipotesi di rischio che rendono obbligatoria la prestazione della garanzia e sugli effetti delle modifiche normative sulla disciplina dell’IVA di gruppo.