• 20/04/2024 10:31

Estrazione di beni da depositi IVA introdotti in regime di libera pratica: diffuso in bozza in modello dichiarazione per l’attestazione della sussistenza dei requisiti di affidabilità

Pubblicati in bozza modello e istruzioni della dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità. Il modello definitivo sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Al riguardo, si ricorda che per l’estrazione dei beni, non comunitari, introdotti in un deposito IVA in regime di libera pratica, l’art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993 – come modificato dall’art. 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 193 del 2016 – al comma 6, detta specifiche modalità per il versamento dell’IVA da parte dei soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis. In particolare, il citato comma 6 prevede la prestazione di idonea garanzia, i cui contenuti, modalità e casi sono stati successivamente stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017. Il quale a sua volta rimanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del modello dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità. Ed è proprio questo, il modello che Agenzia delle entrate ha diffuso in bozza nel  sito web.

Il modello dovrà essere presentato dai soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti nel deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, per attestare la sussitenza dei requisiti di affidabilità di cui all’art. 2, comma 1 del D.M. 23 febbraio 2017.

Come si legge nella bozza delle istruzioni, il modello è consegnato al gestore del deposito IVA – che procede alla trasmissione dello stesso all’Agenzia delle Entrate – all’atto della prima estrazione ed è valido per l’intero anno solare. Riguardo al contenuto, il modello contiene in sostanza la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza dei seguenti requisiti, connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del contribuente:

a) presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione;

b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione;

c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione di estrazione;

d) assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale,  a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74, e dall’articolo 216 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Con l’avvertenza, che per quanto concerne i versamenti indicati nel requisito di cui alla lettera b), gli stessi si considerano eseguiti anche nelle ipotesi di effettuazione del versamento, anche in forma rateale, delle somme dovute a seguito della ricezione della comunicazione prevista dall’articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n 633 ovvero nelle ipotesi di tempestivo pagamento, anche in forma rateale, a seguito di notifica di cartella di pagamento delle medesime somme iscritte nei ruoli. Per i soggetti di nuova costituzione, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono sussistere con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data di costituzione.