• 11/10/2025 8:17

E-fattura. Fissate le regole tecniche per l’emissione e la gestione. Per la cessione di carburanti e subappalti Pa in circolare i primi chiarimenti

 

Pronte le regole per la fatturazione elettronica tra privati. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fissa, nel rispetto dei tempi previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, le modalità per l’applicazione dell’e-fattura, che, come previsto dalla legge di Bilancio 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2508), partirà il 1° luglio per le cessioni di carburante e per i subappalti della Pa e da gennaio 2019 per tutte le operazioni. Il direttore ha firmato, inoltre, la circolare n. 8/E, con cui vengono forniti i primi chiarimenti sulla base delle richieste rappresentate dagli operatori nel corso dei diversi incontri di coordinamento a livello ministeriale.

Diverse le novità che vanno nella direzione di semplificare il nuovo processo di fatturazione per gli operatori. Ad esempio, per rendere più agevole la predisposizione delle fatture elettroniche e ridurre i tempi, l’Agenzia metterà a disposizione un servizio web e una app dedicata che consentirà al soggetto che emette la fattura anche di acquisire “in automatico” i dati identificativi del cessionario e l’indirizzo telematico tramite un QR-code reso disponibile dall’Agenzia a tutte le partite IVA nell’area autenticata del sito internet. Semplificazioni anche sul fronte della conservazione delle fatture, per cui potrà essere la stessa Agenzia, su richiesta, a “custodire” i documenti elettronici per conto degli operatori economici, e sul processo di recapito, con un nuovo servizio web gratuito che consentirà di registrare l’indirizzo telematico (codice destinatario o indirizzo Pec) prescelto per ricevere le fatture elettroniche.

Predisposizione e trasmissione della fattura elettronica

Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia (una procedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato. Le e-fatture, che viaggeranno in maniera sicura tramite il Sistema di Interscambio (SdI), potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app; in alternativa, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un “web service” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP). In caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di consegna” del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa.

Recapito “semplificato” per consumatori finali e piccole partite Iva

Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, un soggetto IVA che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente potrà valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate. Della stessa semplificazione potrà usufruire anche il cessionario/committente IVA che non si trovi nelle condizioni di poter utilizzare, né direttamente né tramite un intermediario appositamente delegato, i canali standard per la ricezione (Pec, web service, Ftp): troverà le fatture nell’apposita area web riservata dell’Agenzia.

Conservazione facilitata con il supporto delle Entrate

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio, utilizzando il servizio di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad), gratuitamente messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver  aderito, anche tramite intermediari, all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia.

L’Agenzia metterà, inoltre, a disposizione un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno di un’area riservata del sito.

Sicurezza dei dati

Tutte le modalità di trasmissione avverranno attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento. Inoltre, la consultazione degli archivi informatici dell’Agenzia delle Entrate è garantita da misure di sicurezza che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.

Carburanti, chiarimenti in una circolare

L’Agenzia delle Entrate pubblica anche una circolare sulle ultime novità in tema di fatturazione e pagamento per la cessione di carburanti interessati dall’e-fattura a partire dal prossimo luglio. Nel documento di prassi vengono, inoltre, forniti primi chiarimenti sull’ambito applicativo delle nuove regole sui contratti d’appalto. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate  del 30 aprile 2018)

Prassi e normativa

E-fattura dal 1° luglio 2018. I chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti P.A.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018: OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione con esclusione di altri motori o altri usi. – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, Commi 919-927, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Le regole tecniche per l’emissione e la gestione della e-fattura

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018, recante: «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», pubblicato il 30.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Acquisto di carburante da parte degli operatori IVA. Individuati i mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

Link al testo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018, recante: «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

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