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È configurabile l’ammissibilità dei motivi aggiunti basati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente a sentenza con efficacia ex tunc della Consulta

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Mag 29, 2015

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Procedimento di primo grado – Nuovi motivi e nuove eccezioni – Integrazione dei motivi ex art. 24 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Ammissibilità di motivi aggiunti basati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente all’efficacia ex tunc di una sentenza della Corte costituzionale – Caso di specie – Invalidità di atti impositivi sottoscritti da dirigenti decaduti per effetto della sentenza 37/2015 della Corte costituzionale – Art. 24, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

 (Massima redazionale)

Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso – Sezione III – Sentenza n. 784 del 21 maggio 2015

Ammissibile il motivo aggiunto proposto tempestivamente – nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza della Consulta nella G.U. – relativo alla sottoscrizione da parte di un dirigente decaduto dopo la pronuncia di incostituzionalità delle norme sulla nomina dei dirigenti senza concorso. In pratica ammissibile l’utilizzo dell’istituto dei motivi aggiunti disciplinato dall’articolo 24, comma 4, del D.Lgs. 546/1992 a tutela del diritto di difesa e del diritto a ricorrere contro gli atti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.), a nulla rilevando che la testuale formulazione limiti l’ammissibilità alla produzione in giudizio di «documenti non conosciuti a opera delle altre parti» poiché, un’interpretazione logico-sistematica della norma induce a ritenere applicabilità dell’istituto predetto anche alla sopravvenuta illegittimità dell’atto impugnato ad opera della sentenza ex tunc della Corte Costituzionale.

In ordine all’incidenza delle sentenza di incostituzionalità sui procedimenti giurisdizionali in corso, si ricorda che la Corte di cassazione ha più volte affermato che il principio di cui all’art. 136 Cost., secondo cui una norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza che la dichiari incostituzionale, va coordinato con le regole fondamentali che governano il processo, in seno al quale, all’esito del progressivo verificarsi di effetti preclusivi derivanti dal comportamento delle parti, la materia del contendere viene via via a ridursi, con la conseguenza che tutto quanto risulti non più dibattuto (o mai dibattuto) nel corso dl processo resta insensibile alla pronuncia di incostituzionalità. Ne consegue l’inammissibilità di un motivo di opposizione … formulato per la prima volta quando thema decidendum e thema probandum della causa sono ormai da tempo definitivamente fissati”. (Cfr. Cass. 14744/2000, 394/2006, 4549/2006). Pertanto, in conformità all’indicato orientamento della Suprema Corte, la deduzione che gli atti dell’Agenzia delle entrate firmati dai dirigenti incaricati senza concorso sono nulli deve essere contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Per i giudizi pendenti innanzi alle Commissioni tributarie, si precisa che l’articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 prevede che l’integrazione dei motivi del ricorso è consentita solo allorquando sia «resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione» e che la stessa debba avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto notizia di tale deposito (Cfr. Cass. 6416/2003, 24970/2005, 19000/2007). Ne consegue, pertanto, l’impossibilità da parte del ricorrente di modificare la domanda mediante la proposizione di motivi integrativi di quelli già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio. Inoltre, la deduzione in argomento costituisce domanda nuova, improponibile nel giudizio d’appello ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Con la sentenza n. 3681 del 16 febbraio 2007 (in “Finanza & Fisco” n. 9/2007, pag. 638) la Corte di cassazione ha infatti affermato che “Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”.

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