• 30/04/2024 22:12

Contribuenti congrui, coerenti e fedeli: regime premiale periodo d’imposta 2015 per 159 studi di settore

Il regime premiale apre a 159 studi di settore per l’anno 2015. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 53376/2016, pubblicato oggi (13 aprile 2016), che contiene l’elenco degli studi ammessi al regime premiale previsto dall’art. 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nel complesso, quindi, sfiorano il 78 per cento del totale (159 su 204) gli studi che consentono di accedere ai benefici previsti dalla disciplina premiale introdotta dal decreto legge Salva Italia.

Gli studi ammessi

Per il periodo d’imposta 2015 vengono confermati i criteri di individuazione degli studi che aprono le porte della disciplina di favore. In particolare, il regime premiale si applica agli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra:

  • efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte;
  • redditività;
  • struttura.

In alternativa, gli indicatori devono essere riferibili a tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

I vantaggi per i contribuenti congrui, coerenti e fedeli

Diversi benefici sono previsti per i contribuenti “virtuosi”, ovvero quelli che rispettano contestualmente tre condizioni:

  • dichiarare ricavi o compensi pari o superiori alla stima dello studio di settore, anche per adeguamento;
  • risultare coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore applicabili;
  • essere in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi, indicando fedelmente tutti i dati.

I vantaggi:

  • vengono inibiti gli accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici;
  • viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
  • la determinazione sintetica del reddito complessivo può avvenire se l’importo accertabile eccede il dichiarato di almeno un terzo.

Al riguardo, si ricorda che con il provvedimento 12 luglio 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2012, pag. 1668) sono state fornite, ai punti 1 e 4, le disposizioni attuative del regime premiale in argomento, mentre ai punti 2 e 3, è stata fornita, in via sperimentale, la disciplina di accesso per il solo periodo di imposta 2011; con i successivi provvedimenti 5 luglio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2013, pag. 1433), 25 giugno 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2014, pag. 1106) e 9 giugno 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 656) sono state fornite, le discipline di accesso, rispettivamente, per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 in attesa dell’ estensione del citato regime premiale a tutti gli studi di settore.