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Consolidato fiscale: dopo l’approvazione del modello di designazione per le società estere prive di una stabile organizzazione, on line il software di compilazione (versione 1.0.0)

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 novembre 2015, concernente i «Contenuti e modalità per la designazione della controllata di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime» è stata data attuazione al decreto per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese (D.Lgs. n. 147/2015), che ha esteso la possibilità di esercitare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo anche alle società estere prive di una stabile organizzazione in Italia, purché residenti in Stati appartenenti all’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Il citato provvedimento, approva la modulistica che permette ai soggetti esteri privi di una stabile organizzazione in Italia, di designare una controllata ad esercitare l’opzione per il consolidato e ad assumere così la qualità di società consolidante. In questo modo le società controllanti non residenti, purché identificate nel territorio dello Stato, possono presentare il Modello di designazione. Con l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo da parte della società designata, la società non residente assume le responsabilità previste dal Testo unico delle imposte sui redditi per le società o enti controllanti. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel Modello potrà essere effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “Designazione Controllata”, (Versione software: 1.0.0 del 23/11/2015) disponibile, dal 26 novembre, gratuitamente nel sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Ammessa una sola designazione

Il provvedimento chiarisce che la controllante non residente può designare una sola controllata e che la designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo. La controllata designata però non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata. Il Provvedimento chiarisce la nozione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1) del Codice Civile, in presenza dei requisiti indicati dall’articolo 120 del Tuir.

Le nuove disposizioni e i consolidati già in corso

Il provvedimento disciplina anche il transitorio. Particolari disposizioni sono previste, infatti, per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147cd “decreto internazionalizzazione”, attenendosi al criterio di consentire, sussistendone i presupposti di legge, l’eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.

Per saperne di più:

Provvedimento del 6 novembre 2015 con oggetto: Contenuti e modalità per la designazione della controllata di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime

 Provvedimento-pdf

 Allegato1-Modello-pdf

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante: «Disposizioni per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese». In vigore dal 7 ottobre 2015.