• 19/04/2024 12:10

L’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (introdotto dal D.L. Cura Italia) oppure del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (previsto dal D.L Rilancio) possano, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

A tal fine con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020, prot. n. 250739/2020 sono state definite le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei suddetti crediti d’imposta e di utilizzo degli stessi da parte dei cessionari. In particolare, nel caso in cui i cessionari utilizzino i crediti in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il citato provvedimento prevede che:

  • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

I crediti d’imposta utilizzabili in compensazione dai cessionari sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate dai cedenti all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità di cui al richiamato provvedimento del 1° luglio 2020.

Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 39 E del 13 luglio 2020, per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24, ha istituito i seguenti codici tributo:

  •  “6930” denominatoBotteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
  • “6931” denominato Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 13 luglio 2020, con oggetto: RISCOSSIONE – Crediti d’imposta – Bonus affitti – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del cessionario ai sensi dell’articolo 122 del D.L. 19/05/2020, n. 34, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del D.L. 17/03/2020, n. 18 e del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del D.L. 19/05/2020, n. 34