• 19/10/2025 21:47

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293378/2021, stabiliti i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Nel dettaglio, stabilito che la predetta comunicazione va inviata:

•      dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;

•      dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Tuttavia, la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. In particolare, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, previsto dal punto 4.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, sarà pubblicato solo a seguito della citata autorizzazione da parte della Commissione Europea.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293378/2021, recante: «Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 28.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per saperne di più:

 

L’Agenzia delle entrate approva le disposizioni di dettaglio per beneficiare delle agevolazioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262282/2021: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo articolo 48-bis».

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 luglio 2021: «Criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta»

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