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L’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. In proposito, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell’11 ottobre 2021 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Tanto premesso, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2021, prot. n. 334506 reso noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 64,2944 per cento dell’importo del credito richiesto.

L’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 293378 del 28 ottobre 2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.

In deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI 2021, il credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 deve essere indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2021, prot. n. 334506.

Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta di cui trattasi.

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021 ha istituito il codici tributo l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

La misura agevolativa di cui trattasi è stata autorizzata con decisione della Commissione Europea C(2021) 8205 final del 10 novembre 2021.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2021, prot. n. 334506, recante: «Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020», pubblicato il 26.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per saperne di più:

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293378/2021, recante: «Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 28.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262282/2021, recante:«Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo articolo 48-bis».

 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 luglio 2021, recante:«Criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta»