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Bonus psicologo. In Gazzetta il decreto MinSalute con le regole per la richiesta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto 31 maggio 2022 del Ministero della salute, recante: «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dellarticolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15».

Il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, in particolare:

– le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all’art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (nonché l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 1).

– i beneficiari ammessi alla fruizione del contributo, i requisiti reddituali richiesti e l’importo dello stesso (con un tetto per seduta e un tetto massimo complessivo) (artt. 2 e 4);

 

 

Art. 4.
Contributo e requisiti reddituali

1. Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.

2. Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente:

a. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

 

– le modalità di richiesta e attribuzione del contributo (art. 5), prevedendo, tra le altre cose, che:

  • l’INPS mette a disposizione la prestazione “Contributo sessioni psicoterapia” sulla sua piattaforma informatica, fruibile anche mediante il contact center dell’Istituto, per gestire l’intera procedura per conto delle Regioni e delle Province autonome;
  • l’autenticazione informatica alla prestazione da parte dei richiedenti avviene mediante SPID, CIE o CNS;
  • all’atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto dall’interessato, i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell’INPS; il richiedente dichiara, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso di una DSU valida, in relazione ai requisiti ISEE previsti; l’INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e informa il richiedente circa la presenza o meno di una DSU valida, acquisendo la domanda se la DSU è presente, ovvero, in caso negativo, informando il richiedente della necessità di presentare la medesima dichiarazione a fine di poter presentare la domanda di accesso al beneficio;
  • concluso il periodo di presentazione delle domande (non inferiore a sessanta giorni rispetto alla data di annuncio da parte di Ministero e INPS), l’INPS redige le graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili, e comunica a questi ultimi l’accoglimento della domanda nonché il codice univoco associato e l’importo del beneficio a scalare;

le modalità di adesione all’iniziativa (nonché di autenticazione informatica alla piattaforma) da parte dei professionisti iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, e dei relativi flussi di dati, con il coinvolgimento del Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (di seguito, CNOP) e la pubblicazione dell’elenco dei professionisti aderenti nella sezione riservata della piattaforma dell’INPS (artt. 3 e 6);

– le modalità di utilizzo del contributo, mediante comunicazioni di dati personali tra beneficiario, professionista e INPS (art. 7);

– le funzioni di monitoraggio della fruizione del beneficio in capo al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome, cui l’INPS trasmette una relazione con informazioni in forma aggregata in modo che non sia possibile identificare, anche indirettamente, l’interessato (art. 9);

– i ruoli, nei trattamenti di dati personali previsti, rivestiti da Regioni e Province autonome, INPS e CNOP (art. 10);

– le misure tecniche e organizzative, ulteriori specificazioni in relazione alle tipologie di dati personali trattate, alle descrizioni dei flussi e ai tempi di conservazione (allegato disciplinare tecnico);

Link al testo del decreto del Ministero della salute 31 maggio 2022, recante: «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022