• 23/04/2024 6:14

Con circolare n. 12 del 30 maggio 2020, prot. 163209/RU, l’Agenzia delle Dogane, ha fornito le prime istruzioni per l’applicazione dell’articolo 124 del Decreto Rilancio che ha previsto la riduzione (esenzione nel periodo transitorio) dell’aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione della pandemia. Nel documento chiarito che a partire dalla data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni elencati nel numero 1-ter della Tabella A, Parte II-bis, sono esenti dall’IVA.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l’aliquota IVA nella misura del 5 per cento; che nell’elenco di beni contenuti nel numero 1-ter sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”, escluse le mascherine generiche (o filtranti) che non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI).

Si segnala, infine, che allegata al circolare sono stati riportati i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione IVA in questione.

 

In proposito si fa presente, che con circolare n. 26 E del 15 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate ha puntualizzato “che i beni agevolabili ai sensi dell’articolo 124 costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare n. 12/2020 dell’ADM. Quest’ultima infatti antepone ‘ex’ alla voce doganale individuata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma in commento. Per ‘ex’ si intende in sostanza “una parte di” e pertanto occorre individuare all’interno della voce considerata, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’articolo 124”.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 12 del 30 maggio 2020, prot. 163209/RU, con oggetto: IMPORTAZIONI – Riduzione aliquota IVA (al 5 per cento) da applicare regime sui beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza covid-19 – Esenzione transitoria dall’IVA con diritto alla detrazione sino al 31 dicembre 2020 – Codici TARIC – Classificazione merci di cui all’art.124 D.L. n. 34/2020 – Esatta indicazione dei codici TARIC per i beni elencati dall’art. 124, comma 1 del D.L. n. 34/2020 – Art. 124 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 68 e 69 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633