Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 171 del 26 giugno 2025 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 il principio di onnicomprensività – Associazioni Professionali – Articolo 54 Del TUIR – Interessi attivi di conto corrente – Redditi di capitale – Premio di assicurazione professionale riaddebitato – Deducibilità limitata alla quota rimasta a carico – Differenziale da acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi – Rilevanza nel reddito di lavoro autonomo – Imputazione temporale del costo e del valore nominale utilizzato in compensazione – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192
La Risposta ad interpello n. 171 del 2025 affronta tre profili distinti, ma accomunati dall’impatto della riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024: la qualificazione fiscale degli interessi attivi su conto corrente dell’associazione, il trattamento del premio di assicurazione professionale pagato unitariamente e poi riaddebitato pro quota ai singoli assicurati, nonché la rilevanza del differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale. L’Agenzia delle entrate muove dall’equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici ex articolo 5, comma 3, lettera c), TUIR e ricorda che il relativo reddito complessivo è dato dalla sommatoria delle diverse categorie reddituali individuate in base alla rispettiva fonte di produzione.
Sul primo punto, l’Agenzia delle entrate richiama la modifica introdotta dal D.L. n. 84/2025 all’articolo 54 del TUIR, che ha inserito il comma 3-bis stabilendo che gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono comunque redditi di capitale. Ne consegue che gli interessi accreditati nel 2024 sul conto corrente intestato all’associazione professionale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ma rientrano nell’articolo 44, comma 1, lettera a), TUIR e restano assoggettati alla ritenuta bancaria a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 600/1973. La risposta ad interpello, quindi, conferma che, nonostante il principio di onnicomprensività, gli interessi attivi bancari non “migrano” nell’alveo del reddito professionale.
Quanto al premio di assicurazione professionale, pagato dall’associazione quale contraente unico e successivamente riaddebitato ai singoli professionisti e società coassicurati, l’Agenzia delle entrate adotta una soluzione di sostanziale neutralità fiscale del riaddebito. In coerenza con il principio di inerenza e con il nuovo assetto del reddito di lavoro autonomo, l’associazione può dedurre nel 2024 solo la quota di premio effettivamente rimasta a proprio carico, mentre la parte destinata a essere ribaltata agli altri assicurati non è deducibile. Simmetricamente, le somme incassate nel 2025 a titolo di riaddebito pro quota non costituiscono proventi percepiti “in relazione all’attività artistica o professionale” e, pertanto, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In altri termini, il riaddebito al puro costo non genera un componente positivo imponibile, ma serve solo a sterilizzare la quota di costo non inerente all’attività propria dell’associazione.
La parte di maggiore interesse riguarda, però, il differenziale da acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi. Sul punto l’Agenzia delle entrate prende atto che, in base alla precedente disciplina e alla risposta n. 472/2023, tale differenziale positivo non era stato ricondotto ai redditi di lavoro autonomo. Con l’introduzione, dal 2024, del principio di onnicomprensività dell’articolo 54 TUIR, la conclusione cambia radicalmente: sia il costo di acquisto del credito sia il valore nominale del credito stesso, al momento del suo utilizzo in compensazione, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dello studio associato. La risposta chiarisce così che il differenziale positivo non resta fiscalmente “irrilevante”, ma emerge per effetto della rilevanza speculare del costo e del provento nel nuovo modello di determinazione del reddito professionale.
Sul piano dell’imputazione temporale, l’Agenzia applica il principio di cassa che governa il reddito di lavoro autonomo: il costo sostenuto per acquistare il credito rileva nell’anno del pagamento (nel caso di specie, il 2024), mentre il valore nominale del credito assume rilevanza nei periodi d’imposta in cui le singole rate del credito sono effettivamente utilizzate in compensazione (nel caso prospettato, dal 2025 in avanti).
La risposta offre quindi un importante chiarimento per gli studi professionali che abbiano acquistato crediti edilizi non come corrispettivo di prestazioni rese, ma come vero e proprio investimento di liquidità: il differenziale non è tassato “in blocco” al momento dell’acquisto, bensì si costruisce fiscalmente attraverso la deduzione del costo all’atto del pagamento e l’emersione del valore nominale al momento dell’utilizzo in F24.




