• 29/04/2024 22:00

Approvata la Legge europea 2017. Modificata la disciplina delle restituzioni dell’IVA non dovuta. Previsto un ristoro forfetario del costo delle garanzie per ottenere i rimborsi IVA

La Camera ha approvato definitivamente la Legge europea 2017 (A.C. 4505-B). Nel provvedimento, nelle disposizioni in materia di fiscalità previste al Capo III, previste significative novità materia di IVA e l’estensione di alcune agevolazioni fiscali per le navi. Nel dettaglio:

  • all’articolo 7 (Disposizioni in materia di rimborsi IVA. Procedura di infrazione 2013/4080), per le ipotesi, residue, in cui il contribuente che chiede il rimborso continua ad essere tenuto a prestare una garanzia a tutela delle somme erogate, si prevede il versamento di una somma a titolo di ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia stessa, da effettuarsi quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso. Più in dettaglio, il comma 1 del citato articolo 7 riconosce una somma a ristoro forfetario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che, ai sensi delle nuove disposizioni contenute nel comma 4 dell’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell’IVA. Tale ristoro è fissato in misura pari allo 0,15 per cento dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. Si tratta, pertanto, non di un rimborso integrale, ma della corresponsione di una somma forfetaria dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia pari allo 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia stessa. Detta somma è versata quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spetta il rimborso dell’imposta; nel caso di mancata emissione di un avviso di rettifica o di accertamento ciò si verifica alla scadenza del termine per l’emissione dei citati atti impositivi. Per quanto riguarda la decorrenza della disposizione, il comma 2 prevede che la medesima si applica a partire dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell’IVA relativa all’anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre 2018;
  • all’articolo 8 (Modifiche alla disciplina delle restituzioni dell’IVA non dovuta – Caso EU Pilot 9164/17/TAXU), integrata la disciplina per la presentazione della domanda di restituzione dell’IVA non dovuta. In particolare, l’articolo 8, comma 1, introduce il nuovo articolo 30-ter nel D.P.R. n. 633 del 1972, che specifica la disciplina della restituzione dell’IVA non dovuta. La novella, in linea generale, chiarisce che il soggetto passivo può presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Tuttavia, nel comma 2 del nuovo articolo 30-ter si stabilisce una deroga ai termini così fissati, nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, ove essa sia stata accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria. In tal caso, infatti, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa. Ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo 30-ter, la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale; 
  • all’articolo 9 (Modifiche al regime di non imponibilità ai fini IVA delle cessioni all’esportazione in attuazione dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE), novella la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell’Unione europea in attuazione di finalità umanitarie. In particolare, il comma 1, introduce la nuova lettera b-bis) nell’articolo 8, primo comma, del P.R. n. 633/1972, riconducendo le cessioni di beni – e relative prestazioni accessorie – effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo (soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 125 del 2014), alle cessioni all’esportazione non imponibili ai fini IVA. Le modalità della cessione o spedizione in oggetto saranno fissate da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Il comma 2 novella l’articolo 7 del D.Lgs. n. 471 del 1997 che come si ricorderà fissa la sanzione amministrativa (dal cinquanta al cento per cento del tributo) nei confronti di chi effettua, senza addebito d’imposta, le cessioni all’esportazione – ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera b) del D.P.R. n. 633 del 1972 – qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell’Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto, di 90 giorni. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta. Con la modifica in esame si intende estendere tale disciplina sanzionatoria alle cessioni che sono oggetto della disposizione in esame (includendo nel testo dell’articolo 7 il richiamo alla lettera b-bis) di cui si dispone l’introduzione), applicabile qualora i beni in questione non dovessero essere effettivamente esportati, in frode alla legge. Il comma 3 abroga l’art. 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014. Tale norma reca(va) la disciplina sulla non imponibilità ai fini dell’IVA delle cessioni in oggetto.
  • all’articolo 10 (Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei Registri dei Paesi dell’Unione europea o dello SEE. Caso EU-Pilot 7060/14/TAXU) estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.