• 26/04/2024 10:27

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) il 22 dicembre ha diffuso la versione definitiva di 20 principi contabili. Principi aggiornati in ottemperanza del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2015, pag. 1168) di recepimento delle direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, le cui disposizioni ai sensi dell’articolo 12 dello stesso decreto legislativo n. 139 del 2015, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che iniziano da tale data. Pertanto, i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016 (nella maggioranza dei casi, bilanci chiusi al 31 dicembre 2016), saranno interessati dalle novità introdotte dal decreto legislativo 139/201, il cui impatto, è stato il motivo dell’aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali sotto elencati.

I nuovi principi contabili da applicare nella redazione dei bilanci con inizio il 1° gennaio 2016

OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 9 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva, ad eccezione delle modifiche di cui al paragrafo 30 che si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva

OIC 10 – Rendiconto finanziario (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 10 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide. Si ricorda che “il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi. Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su: le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall’attività operativa e le modalità di impiego/copertura; la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; la capacità della società di autofinanziarsi”. Riguardo l’ambito di applicazione, nel principio evidenziato che “l’articolo 2435-bis, comma 2, e l’articolo 2435-ter del codice civile prevedono l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono rispettivamente il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese”. Pertanto il “principio contabile è destinato alle società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria in base alle disposizioni del codice civile” La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 12 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto. Nelle motivazioni la Fondazione evidenzia che “la principale modifica apportata al principio contabile OIC 12 in conseguenza delle modifiche legislative introdotte dal D.lgs. 139/2015 ha riguardato l’eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati nell’OIC 12 (versione 2014) nelle voci di conto economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare ex ante, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione. Per gli oneri e proventi straordinari indicati nell’OIC 12 (versione 2014) per cui non è stato possibile identificare ex ante una classificazione sarà il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, ad individuare la corretta classificazione”.

La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva. Nel paragrafo “Disposizioni di prima applicazione” chiarito che “gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell’OIC 12 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono applicati retroattivamente, ai soli fini riclassificatori. Eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell’OIC 12 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell’OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio”.

OIC 13 – Rimanenze (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 13 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva. Nel paragrafo “Disposizioni di prima applicazione” chiarito che “qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato retroattivamente, il paragrafo 22 deve essere applicato retroattivamente. In caso contrario, il paragrafo 22 deve essere applicato prospetticamente, come previsto al paragrafo 70. Le disposizioni relative alla determinazione del presumibile valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato delle rimanenze di materie prime e sussidiarie contenute nei paragrafi 51-53 si applicano a tutte le rimanenze finali di materie prime e sussidiarie rappresentate nel primo bilancio in cui trovano applicazione le nuove disposizioni. Eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell’OIC 13 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente come previsto dall’OIC 29 per tale modalità di rilevazione. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzati in conformità al precedente principio”.

OIC 14 – Disponibilità liquide (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 14 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione delle disponibilità liquide nel bilancio, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 15 – Crediti (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 15 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 16 – Immobilizzazioni materiali (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 16 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 17 ha lo scopo di disciplinare la redazione del bilancio consolidato e l’applicazione del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato. La sezione del principio in tema di bilancio consolidato è rivolta alle società tenute a redigere i bilanci consolidati in base alle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127. La sezione del principio in tema di patrimonio netto è rivolto alle società che: valutano nel bilancio di esercizio le partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell’articolo 2426, numero 4, codice civile; valutano nel bilancio consolidato le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 127/1991. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 18 – Ratei e risconti (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 18 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ratei e risconti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 19 – Debiti (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 19 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 20 – Titoli di debito (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 20 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei titoli di debito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 21 – Partecipazioni (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 21 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC 21 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 23 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei lavori in corso su ordinazione nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 24 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 25 – Imposte sul reddito (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 25 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 26 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, passività e operazioni espresse in valuta estera, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 28 – Patrimonio netto (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 28 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la classificazione delle voci di patrimonio netto e la rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione di operazioni tra società e soci in qualità di soci, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

  • i cambiamenti di principi contabili;
  • i cambiamenti di stime contabili;
  • la correzione di errori;
  • i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

La nuova edizione dell’OIC si applica prospetticamente ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 31 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi ed oneri e del trattamento di fine rapporto, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. La nuova edizione dell’OIC si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati (Link al sito web della Fondazione OIC)

Il principio contabile OIC 32 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il nuovo principio si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.